1. La Corte di Appello di Catanzaro, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, con sentenza del 20 febbraio 2018, ha confermato la pronuncia di primo grado circa l'illegittimità del licenziamento per motivo oggettivo intimato il 14 gennaio 2014 ad F.A. dalla Ecologia Oggi Spa, con condanna della società alla reintegrazione del dipendente ed al pagamento della retribuzione globale di fatto dal recesso nella misura massima di 12 mensilità, oltre contributi e accessori.
2. La Corte ha rilevato "che, per come evidente dall'atto di licenziamento del 14.1.2014, nonchè dalla memoria di costituzione in giudizio di Ecologia Oggi Spa del 30.12.2014, l'atto espulsivo di F.A. era motivato dalla superfluità ed inutilità della figura del coordinatore del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta su tutto il territorio comunale e non solo sulla sola zona di Cosenza Centro che il F. curava fino all'aprile 2013". Ha considerato che "il datore di lavoro avrebbe dovuto provare... che la figura del coordinatore del servizio raccolta rifiuti porta a porta... era stata soppressa su tutto il territorio della città di Cosenza e non solo, per come sostiene in questa sede l'appellante, sulla zona del centro storico cui il F. era preposto", perchè -secondo la Corte - "un conto è porre a base del licenziamento il motivo costituito dalla soppressione tout court della figura del coordinatore del servizio porta a porta, altro è la soppressione di tale figura su una limitata zona del territorio comunale".
3. La Corte territoriale ha quindi ritenuto, conformemente al giudice di primo grado, "che all'esito dell'istruttoria espletata il datore di lavoro non ha fornito, per come era suo onere, prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento". Per la Corte "dalle dichiarazioni dei testimoni è emerso, in netto contrasto con le deduzioni datoriali, la perdurante...
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1364, 1367, in relazione all'art. 1324 c.c., per avere la sentenza impugnata interpretato l'atto di licenziamento nel senso che lo stesso riguardasse i coordinatori addetti al servizio di raccolta differenziata in generale e non solo il F.".
Si lamenta che le sentenze di entrambi i gradi di merito muoverebbero dall'errato presupposto che il licenziamento in esame sarebbe stato intimato "per soppressione di tutte le mansioni di coordinatore del servizio in questione presenti nell'organizzazione aziendale" mentre la lettera di comunicazione del recesso andrebbe diversamente interpretata secondo i criteri ermeneutici dettati dalla legge.
2. Il motivo non può trovare accoglimento.
La critica all'operata interpretazione della "comunicazione", pure possibile sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. (ex plurimis, Cass. n. 27168 del 2006), in relazione all'attività interpretativa di atti e documenti è riservata al giudice di merito e non può tradursi in una ricostruzione della volontà espressa negli atti, semplicemente contrapponendo - come nella specie - una diversa (e come tale, inammissibile) soluzione interpretativa (da ultimo Cass. n. 181 del 2019).
Invero per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. n. 10131 del 2006).
Infatti il ricorso in sede di legittimità - riconducibile, in...
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