ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di Appello di Milano, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, con sentenza del 26 ottobre 2016, ha confermato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a A.C.J.G. in data 3 aprile 2015 da Class Editori Spa nonchè la conseguente condanna di detta società alla reintegrazione del dipendente ed al pagamento della retribuzione globale di fatto dal recesso nella misura massima di 12 mensilità, oltre contributi e accessori.

    2. La Corte ha rilevato che "dalla lettura della motivazione dell'intimato licenziamento risulta che la società ha giustificato il recesso a causa dell'intervenuta chiusura del (OMISSIS), ceduto a Sky, e per essere in conseguenza venuta meno l'attività principale di G., dedicata al telegiornale ed alle trasmissioni del canale televisivo"; come poi sostenuto dalla società in detta lettera, il G. "saltuariamente è stato coinvolto in altri progetti realizzati dalla scrivente scrivendo e correggendo testi di servizi ed anche in via residuale per il notiziario cartaceo (OMISSIS)".

    Conformemente al giudizio del Tribunale, la Corte ha però ritenuto che "l'istruttoria espletata abbia smentito perentoriamente la natura residuale delle altre attività svolte da G." e, quindi, che la giustificazione addotta nella lettera di licenziamento fosse "manifestamente insussistente, facendo riferimento, dopo la cessione del canale televisivo, ad una attività residuale di G. solo saltuaria che, invece, è risultata prevalente; ne consegue - secondo i giudici d'appello - che deve allora ritenersi insussistente il necessario nesso causale fra quella cessione ed il licenziamento di G.".

    3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Class Editori Spa con 2 motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso avverso, in quanto "redatto in data 23...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. La preliminare eccezione di nullità sollevata dal controricorrente non è meritevole di accoglimento in quanto la procura, secondo l'attestazione di conformità redatta dall'Avv. Chiello, è stata notificata unitamente al ricorso per cassazione (nè il G. oppone nulla in proposito) in modo tale che risulta salvaguardato il principio della anteriorità della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione rispetto alla notificazione dello stesso, restando nella specie non rilevante la data di rilascio apposta alla stessa, in quanto si tratta di requisito non previsto a pena di nullità (cfr. Cass. n. 24422 del 2016) e plausibilmente frutto di un errore materiale, come sostenuto da parte ricorrente in memoria ex art. 378 c.p.c..

    2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta che la Corte di Appello avrebbe violato e falsamente applicato la L. n. 604 del 1966, art. 3 "il quale impone di considerare i motivi a monte della decisione aziendale di procedere al licenziamento del Dott. G., per verificare il nesso esistente tra quei motivi ed il licenziamento".

    Si sostiene che la Corte non si sarebbe resa conto che "il licenziamento scaturiva dalla complessiva riorganizzazione conseguente alla cessione del canale televisivo e dal fatto che, cessata pacificamente ed effettivamente quell'attività relativa al canale televisivo (definita come principale), le residue attività, al di là della loro opinabile qualificazione, non erano comunque tali da giustificare la persistenza della posizione lavorativa del Dott. G.".

    3. La censura è infondata.

    Come noto questa Corte (Cass. n. 25201 del 2016) - dopo aver ricordato la contrapposizione tra l'orientamento giurisprudenziale che, ai fini della legittimità del recesso, ritiene necessario che la modifica organizzativa sia stata disposta al fine di fronteggiare una situazione di crisi dell'azienda non contingente e...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...