Con sentenza in data 30 novembre 2016, la Corte d'appello di Ancona dichiarava illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 21 dicembre 2012 da Teloneria P. s.r.l. a Pa.Ma. e condannava la società al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato il ricorso del lavoratore.
Pur ritenuta l'effettività della crisi aziendale giustificante la soppressione del posto del lavoratore, la Corte territoriale escludeva tuttavia, sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie, la prova dell'offerta di mansioni anche inferiori, con il conseguente mancato assolvimento dell'obbligo datoriale di repechage, configurabile pure per mansioni di tale natura, se rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore e compatibili con l'assetto aziendale.
Con atto notificato il 29 maggio 2017, la società ricorreva per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso.
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 art. 2697 c.c., artt. 115,116 c.p.c., art. 414 c.p.c., n. 3, per erronea ripartizione dell'onere della prova in ordine all'esistenza di un posto cui il lavoratore, gravato dell'onere della relativa allegazione non adempiuto, avrebbe potuto essere adibito.
2. Con il secondo, essa deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, artt. 2697,2729,2103 c.c., per esclusione della possibilità datoriale di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, nell'incontestata indisponibilità incontestata di altre equivalenti a quelle svolte, posto che l'attribuzione avrebbe comunque comportato l'inammissibile conseguenza del licenziamento di un altro dipendente in sua vece.
3. Con il terzo, la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 115 e 116 c.p.c., quale l'inesistenza di posti di lavoro liberi, anche riguardanti mansioni inferiori.
4. Con il quarto, essa deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 5, artt. 115,116 c.p.c., artt. 2727,2729 c.c., quale l'esatta formulazione dell'offerta datoriale di demansionamento al lavoratore, con la specificazione (del tutto ignorata dalla Corte territoriale, al contrario del Tribunale) che ciò avrebbe comportato, in difetto di posti disponibili neppure per mansioni inferiori, il licenziamento di un altro lavoratore, in violazione dell'obbligo di repechage.
5. Con il quinto, la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto, in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2727,2729 c.c., quale l'equazione, erroneamente operata dalla Corte territoriale in difetto di riscontri...
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