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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con sentenza in data 21 aprile 2016, la Corte d'appello di Roma rigettava il reclamo proposto da S.S., dipendente di Continental Automotive Trading Italia s.r.l. con qualifica di "viaggiatore" 2 livello e compiti di venditore di tachigrafi e prodotti affini con marchio VDO, avverso la sentenza di primo grado di reiezione dell'opposizione avverso l'ordinanza (all'esito del procedimento sommario introdotto dalla L. n. 92 del 2012) di rigetto della sua impugnazione di licenziamento, intimatogli dalla datrice il 25 febbraio 2014 per giustificato motivo oggettivo, e delle conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria, nonchè di improponibilità, con il rito speciale, delle domande di preavviso e di risarcimento del danno per screditamento professionale.

    Preliminarmente ravvisata l'ammissibilità del reclamo per la sua conformità al paradigma legale e l'individuazione dallo stesso ricorrente delle ragioni di impugnazione del licenziamento nell'inesistenza di un giustificato motivo oggettivo, la Corte territoriale riteneva l'effettiva sussistenza delle ragioni riorganizzative, consistenti nella soppressione del posto del lavoratore, per esternalizzazione dell'attività di vendita dal medesimo svolta e l'adempimento datoriale all'onere di repechage, per l'offerta, nell'incontestata indisponibilità di posizioni del suo livello di inquadramento, di un posto per mansioni inferiori con adeguamento del contratto in pejus.

    Avverso tale sentenza, con atto notificato il 20 (21) giugno 2016, il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva la società con controricorso; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1375,2103,2697,2729,2731 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 3, 5, artt. 113,115,116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto mancante la prova, a carico della datrice di lavoro, dell'effettiva soppressione del posto di lavoro del ricorrente senza avere esaminato alcuno dei contratti di esternalizzazione dell'attività prima svolta dal medesimo e pertanto l'effettiva riorganizzazione aziendale, nonchè dell'impossibilità di una propria collocazione in posizione equivalente, non ricavabile da dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio libero, integranti meri argomenti di prova: così reputando legittima un'offerta di reimpiego peggiorativa, per il livello delle mansioni, la novazione del rapporto, con deteriore trattamento economico e trasferimento della sede di lavoro.

    2. Con il secondo, egli deduce nullità della sentenza per difetto del requisito di validità della motivazione in violazione dell'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all'effettiva soppressione del posto del lavoratore, sul presupposto di una sua dichiarazione, resa nel libero interrogatorio, di esternalizzazione dell'attività in precedenza svolta e di assoluzione dell'onere di repechage, su pari presupposto.

    3. Il primo motivo, relativo alla violazione di legge suindicata per mancanza di prova dell'effettiva soppressione del posto di lavoro del lavoratore, è inammissibile.

    3.1. In via di premessa, giova ribadire che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento di redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la...

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