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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Acea Pinerolese Industriale s.p.a. proponeva opposizione al precetto notificatole da L.G. per l'esecuzione del verbale di conciliazione del 27 settembre 2007 mediante il quale l'opponente si era impegnata, a determinate condizioni, ad assumere il L. o a farlo assumere dalla ditta C. o da altra impresa subentrata nell'appalto avente ad oggetto il servizio di raccolta rifiuti.

    1.1. L'opponente rappresentava l'inesistenza del diritto del L. a procedere all'esecuzione forzata per l'attuazione di tale obbligo, posto che il resistente aveva reperito una nuova occupazione in data 7 settembre 2011, ossia in data anteriore al licenziamento per giusta causa intimatogli dal C. il 7 ottobre 2011, laddove il verbale di conciliazione prevedeva l'obbligazione di essa opponente solo ove la cessazione del rapporto di lavoro non fosse riconducibile al lavoratore.

    2. Il Tribunale, accogliendo l'opposizione, annullava l'atto di precetto del 12 dicembre 2011 e dichiarava l'inesistenza del diritto del resistente ad essere assunto dall'impresa appaltatrice subentrata al C..

    3. L'appello proposto dal L. veniva respinto dalla Corte di appello di Torino, con sentenza n. 241 del 2015 sulla base delle seguenti considerazioni:

    - è pacifico che in esecuzione dell'accordo conciliativo il L. venne assunto dal C. in data 5 novembre 2007, come pure il fatto che lo stesso venne successivamente assunto da R.E.S. s.n.c. di R.A. e S.S. il 7 settembre 2011;

    - come ritenuto anche dal primo giudice, ai fini della decisione è dirimente la considerazione che il L. certamente reperì una nuova occupazione ben prima del licenziamento intimatogli dal C. in data 7 ottobre 2011, sicchè a nulla rilevano eventuali profili di invalidità e/o inefficacia di tale recesso, che costituisce evidentemente un post factum rispetto all'occupazione reperita dal ...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1324 e 1334 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 7 (art. 360 c.p.c., n. 3). Si censura la sentenza per erronea valutazione del comportamento del ricorrente in termini di dimissioni tacite, mentre un'occupazione lavorativa di breve durata, durante la vigenza del contratto di lavoro con il C., non poteva valere a integrare tale fattispecie, nè poteva dirsi attivato un licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro in assenza di contestazione disciplinare e dell'attivazione della procedura di garanzia di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7.

    2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), consistente nella cessazione dell'azienda del C. in data 26 aprile 2011. Si assume che la visura camerale della ditta indicava il trasferimento dell'azienda a M.V. in data 26 aprile 2011, per cui il datore di lavoro del ricorrente era diventato, in forza dell'accordo conciliativo e sin dall'aprile 2011, proprio il M.. La Corte di appello, richiamando la missiva del 6 ottobre 2011 - con cui il L. aveva incaricato i propri legali di chiedere chiarimenti al C., al M. e all'Acea in ordine all'assetto normativo aziendale e al permanere del rapporto lavorativo -, aveva omesso ogni valutazione relativa all'indicato profilo del trasferimento di azienda, avvenuto sin dall'aprile 2011.

    3. Il ricorso è infondato.

    4. Preliminarmente, va rilevato che non è contestata l'interpretazione dell'accordo conciliativo intercorso tra le parti, con il quale l'odierna resistente si era impegnata a far assumere il L. presso la ditta C., che eseguiva per conto di essa resistente l'attività di raccolta rifiuti, nonchè a garantire "in caso di mancato rinnovo ovvero disdetta ovvero scioglimento per qualsiasi altro motivo del rapporto...

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