1. Con ricorso depositato l'8/11/2017 l'ing. Et. Ma. esponeva le seguenti circostanze:
- il ricorrente, già dipendente CONSIP, riceveva da Vodafone – in data 26/6/2016 – una proposta di assunzione in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica di Quadro del C.C.N.L. Telecomunicazioni, con un periodo di prova di 6 mesi e retribuzione annua lorda pari ad Euro 62.000,00 da corrispondersi in 13 mensilità posticipate. Il rapporto di lavoro avrebbe avuto inizio entro il 18/9/2017;
- con e-mail del 26/6/2017 l'ing. Ma. comunicava a Vodafone l'accettazione della proposta;
- la suddetta e-mail veniva riscontrata da Vodafone con messaggio di posta elettronica del 27/6/2017;
- in data 4/7/2017 l'ing. Ma. comunicava a CONSIP le sue dimissioni;
- il 28/7/2017 Vodafone comunicava all'ing. Ma. l'annullamento della proposta di assunzione;
- con diffida del 9/8/2017, il ricorrente invitava Vodafone a dare piena esecuzione del contratto di lavoro subordinato già concluso.
Tanto premesso, l'ing. Ma. assumeva che la revoca della proposta di Vodafone fosse priva di effetto, essendo intervenuta dopo la conclusione del contratto. Non poteva parlarsi nemmeno di recesso esercitato durante la vigenza del periodo di prova, perchè il patto ex art. 2096 c.c. doveva ritenersi nullo per l'indeterminatezza delle mansioni ivi indicate. Dunque il rapporto di lavoro con Vodafone era ancora in essere. A tutto voler concedere, si era in presenza di un licenziamento nullo, con conseguente applicabilità della "tutela reale piena" ex art. 2, d.lgs. 23/2015. Nella denegata ipotesi di ritenuta inapplicabilità della tutela reintegratoria, l'ing. Ma., avrebbe avuto diritto non solo all'indennità risarcitoria prevista dal Jobs Act, ma anche al ristoro di tutti i danni patiti in conseguenza della condotta di Vodafone, che lo aveva indotto ad abbandonare il...
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