CHE:
-con sentenza in data 9 settembre 2014, la Corte d'Appello di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto da UNICREDIT S.p.A., ha respinto il ricorso proposto da V.R., volto ad ottenere la riliquidazione del TFR mediante inserimento nella base di calcolo dei compensi percepiti a titolo di lavoro straordinario non occasionale e continuativo dal gennaio 1986 sino al 1996;
- in particolare, il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione sulla ritenuta tassatività delle voci indicate nel CCNL ASSICREDITO quali componenti da includersi nella base di calcolo del TFR;
- avverso tale sentenza propone ricorso V.R., affidandolo ad un motivo;
- resiste, con controricorso corredato da memoria, la UNICREDIT S.p.A..
CHE:
- Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., e dell'art. 119 CCNL ASSICREDITO 30 aprile 1987, nonchè dell'art. 123 CCNL 23 novembre 1990 e dell'art. 132 del CCNL 19 dicembre 1994;
- il motivo è infondato;
- in via generale va osservato che l'art. 2120 c.c. - così sostituito dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 1, e recante la disciplina del trattamento di fine rapporto - prevede che in ogni caso di cessazione dei rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5;
- il comma 2, della medesima disposizione poi specifica che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese;
- pertanto il criterio è quello della omnicomprensività, mentre eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione;
- deve precisarsi che ai fini del calcolo del t.f.r. i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall'art. 2120 c.c. nuovo testo possono essere derogati solo dalla normativa collettiva intervenuta successivamente all'entrata in vigore della norma di legge e che tale deroga non può essere effettuata mediante il richiamo a norme pattizie previgenti;
- la piana lettura del CCNL di categoria che interessa nel caso di specie induce ad affermare con tranquillante certezza, conformemente a...
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