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Estremi:
Corte appello Roma, 2019,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con atto depositato il 29.7.2016 PA. FA. ha appellato la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale di Velletri, in parziale accoglimento del ricorso dallo stesso proposto, ha accertato l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata dalla Se. s.p.a. (pari a 5 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione) - per essere applicabile la minore sanzione della sospensione di due giorni di retribuzione - e respinto la domanda avente ad oggetto la condanna della società alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previo accertamento della illegittimità del contratto di lavoro somministrato stipulato tra le parti per il periodo 16.6.2010-15.10.2010 e del contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 18.10.2010-30.4.2012, nonché al risarcimento del danno alla professionalità ed alla salute psico-fisica. Aveva, in particolare, dedotto il ricorrente nel ricorso ex art. 414 cpc di essere stato assunto dall'Agenzia di lavoro St Pe S.p.A., con contratto di lavoro somministrato, per il periodo dal 16.6.2010 al 15.10.2010, in qualità di impiegato di 4° livello del CCNL Commercio, con la mansione di “Support Facility Manager” per l'azienda utilizzatrice delle prestazioni SE. spa.; che veniva indicata quale motivazione del ricorso alla somministrazione “l'esecuzione di un determinato servizio” – “gestione, mantenimento e completamento della commessa presso la Wa St Bank” e di essersi occupato della gestione dei servizi di Facility Management degli immobili ove la St St Bank (erroneamente indicata come Wa St Bank) aveva le proprie sedi a Milano (gestione fornitori, servizi antincendio, controllo impianti climatizzazione etc); che il 12.10.2010 e con decorrenza 18.10.2010 sottoscriveva direttamente con la SE. s.p.a. un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per le seguenti ragioni tecnico-organizzativa: “l'appalto al quale verrà...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.L'appello merita accoglimento nei soli limiti che seguono.

    2. Valuta, in primo luogo, il Collegio corretta la valutazione operata dal Tribunale di specificità delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo indicate nel contratto di prestazione di lavoro somministrato a tempo determinato stipulato tra l'Agenzia di lavoro St Pe S.p.A ed il signor Pa. (doc. 2 Pa.), nonché nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato tra la St Pe s.p.a. e l'utilizzatrice Se s.p.a. (v. doc. 1 Se).

    Nei suddetti contratti veniva indicata, quale ragione del ricorso alla somministrazione a tempo determinato, “l'esecuzione di un determinato servizio” – “gestione, mantenimento e completamento della commessa presso la Wa St Bank” (in realtà St St Bank, erroneamente indicata come Wa St Bank) e, al riguardo, deve ritenersi che il riferimento alla suddetta specifica commessa sia idoneo a soddisfare il requisito di specificità di cui all'art. 20, comma 4, e 21, primo comma, lett. c), del D. L. vo n. 276 del 2003, in mancanza, peraltro, di deduzioni circa la sussistenza di più commesse in essere tra le Se. s.p.a. e la St St Bank.

    La giurisprudenza di legittimità, sul punto, è costante nel ritenere che l'indicazione delle ragioni sottese al ricorso alla somministrazione deve essere assistita da un grado di specificazione tale da rendere possibile il riscontro della loro effettività (tra le tante Cass. sent. n. 17540 del 2014 e, da ultimo, Cass. sent. n. 197 del 2019), grado di specificazione sussistente nel caso di specie, consentendo l'indicazione, riportata in contratto, della commessa assunta dalla società utilizzatrice e l'esecuzione dei servizi alla stessa connessi di individuare le reali ragioni sottese alla stipula del contratto di lavoro somministrato a tempo...

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