I ricorrenti, dipendenti della coop. Popular, inquadrati al primo livello del c.c.n.l. Multiservizi, erano impiegati nell'esecuzione del contratto di appalto che era stato assegnato alla suddetta cooperativa dal Consorzio Italia Group e il cui committente era ------ Service s.r.I.; tale contratto aveva ad oggetto i servizi di logistica del magazzino di Mestrino. Le mansioni dei ricorrenti erano quelle di "picker", addetto cioè al prelievo e movimentazione della merce.
I ricorrenti hanno allegato che tutti i mezzi strumentali necessari allo svolgimento dell'appalto erano in proprietà del committente che direttive di lavoro erano ricevute direttamente da ------ Service, sia attraverso un terminale mobile di cui i lavoratori disponevano, sia, in un successivo momento, a voce, tramite un collegamento mediante cuffie e microfono. Tale sistema di controllo consentiva ad ------- di conoscere in tempo reale le operazioni svolte dal singolo e la durata di ciascuna di esse.
I ricorrenti hanno anche allegato che il lavoro era controllato dal Direttore della logistica di e da un suo collaboratore, che provvedevano a richiamare i lavoratori che non compivano il numero minimo di operazioni orarie richieste.
I ricorrenti hanno altresì rivendicato l'applicazione del c.c.n.l. del, terziario e del commercio, applicato da Service, con inquadramento al quinto livello (secondo le declaratorie di "addetto al controllo ed alla verifica delle merci" e di "preparatore di commissioni"), ovvero l'applicazione del c.c.n.l Multiservizi, applicato dalla coop. Popular, con inquadramento al terzo livello (secondo le declaratorie di "operatori che con l'ausilio di mezzi telematici effettuano attività di movimentazione" e "aiuto magazziniere").
I ricorrenti hanno perciò chiesto che si accerti lo svolgimento di un...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...