1. La Corte d'appello di Torino riformava solo parzialmente - quanto all'ordine di affissione nelle bacheche aziendali del decreto del Tribunale del 22.1.2012 - la decisione del Tribunale della stessa città, confermandola nella parte in cui aveva respinto l'opposizione della Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture FILCTEM - CGIL Provinciale di Torino e la riconvenzionale della società datrice di lavoro avverso il suddetto decreto che aveva dichiarato il carattere antisindacale unicamente della condotta della s.p.a. Plastic Components and Modules Automotive PCMA consistita nel non avere informato ed interpellato il sindacato FILCTEM in merito alle trattative sfociate nell'accordo 13.12.2011, comportante l'estensione a tutti i dipendenti del contratto collettivo specifico di lavoro del 29.12.2011 nella sua stesura definitiva, concluso con FIM CISL, UILM, FISMIC, UGL ed Associazione Quadri e Capi Fiat.
2. La Corte, negandone la dedotta antisindacalità, ribadiva, invece, la legittimità della stipula di un nuovo contratto collettivo con 00.SS. in tutto o in parte diverse (anche per settore - metalmeccanico) da quelle che avevano stipulato il precedente, richiamando pronuncia della S. C., che aveva sul punto affermato l'inesistenza nell'ordinamento di un obbligo a carico del datore di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le 00. SS., rientrando nell'autonomia negoziale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto collettivo con 00.SS. anche diverse da quelle che avevano trattato e sottoscritto il precedente.
3. L'addotta ragione della stipulazione del diverso contratto risiedeva nella circostanza che in otto stabilimenti su tredici di quelli della PCMA era applicato il CCNL settore metalmeccanico anche prima del 1.1.2012, cui si aggiungeva il dato che la maggioranza delle 27 RSU dei 5 stabilimenti in cui veniva applicato il CCNL settore gomma - plastica non era...
1. Vengono denunziate violazione dei principi in materia di efficacia della parte normativa del contratto collettivo di diritto comune e violazione dell'art. 1372 c.c., assumendosi come erronea l'affermazione del giudice del gravame secondo cui l'efficacia vincolante di tale contratto deriverebbe esclusivamente dalla sussistenza e permanenza del vincolo associativo.
2. Si sostiene che, pure essendo pacifico che nè le singole aziende, nè i lavoratori aderenti alle OO.SS. possano considerarsi parti, in senso proprio, del contratto collettivo, la loro posizione, in quanto destinatari della parte normativa dello stesso, non si differenzi in alcun modo, quanto ad efficacia e vincolatività del contratto, da quella propria delle parti formali e che il contratto collettivo esplichi la propria efficacia vincolante, nei termini di cui all'art. 2077 c.c., nei confronti di tutti gli iscritti alle contrapposte organizzazioni sindacali stipulanti nella sua interezza, e cioè con riferimento a tutte le clausole della parte normativa. Corollario di ciò è che, ove al contratto collettivo sia stata apposta, come nel caso di specie, una clausola di durata, la stessa, in virtù di quanto disposto dall'art. 1372 c.c., vincola tutti i destinatari del contratto stesso sino alla scadenza del termine pattuito e nessuno di essi può sciogliersi da tale vincolo unilateralmente prima della scadenza, neppure dissociandosi dall'organizzazione sindacale di appartenenza. Si cita, a conforto di tale assunto, orientamento giurisprudenziale consolidato, ritenuto non contraddetto dalla pronuncia n. 14511/2013, richiamata dalla Corte d'appello, che non ha affrontato in alcun modo la questione della sostituzione di un contratto collettivo prima della sua scadenza con altro stipulato con differenti 00. SS.
3. La s.p.a. PCMA, preliminarmente, rileva che la doglianza della FILCTEM CGIL circa l'omessa applicazione del CCNL Gomma Plastica...
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