(A) Termine di recepimento: 01/08/2022 come disposto dall'articolo 21.
[1] Per le norme di recepimento nell'Ordinamento Italiano della presente Direttiva , secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, vedi l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 53 , vedi anche D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104.
ARTICOLO N.3
Informazione
Il datore di lavoro fornisce per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste conformemente alla presente direttiva. Le informazioni sono fornite e trasmesse su carta oppure, purché siano accessibili al lavoratore, possano essere conservate e stampate e il datore di lavoro conservi la prova della trasmissione o della ricezione, per via elettronica.
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