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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Poste italiane avverso la sentenza con cui il Giudice del lavoro del Tribunale di Cassino aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a C.S., ritenendo che i fatti commessi integrassero un'ipotesi di infrazione punibile con sanzione conservativa e, in applicazione della tutela di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, aveva ordinato la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro e aveva condannato la società al risarcimento del danno, nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

    2. La lavoratrice era stata licenziata per avere, insieme ad altra dipendente, il giorno 18 novembre 2014, caricato sull'autovettura aziendale una cassetta utilizzata per il trasporto della corrispondenza e, recandosi presso la cartiera sita in (OMISSIS), gettato la posta nel luogo deputato allo smaltimento della carta, in violazione delle disposizioni regolamentari.

    2.1. I fatti, nella loro consistenza storica, relativi alla distruzione di circa 20 kg. di materiale pubblicitario, erano risultati corrispondenti a quanto effettivamente contestato. La dipendente, unitamente alla collega C., era stata arrestata mentre stava distruggendo il materiale da consegnare per conto di un operatore commerciale che aveva sottoscritto con Poste Italiane un contratto di consegna di materiale pubblicitario finalizzato di implementare la propria attività commerciale.

    In particolare, il materiale distrutto costituiva "promo posta", ossia materiale pubblicitario consegnato all'ufficio postale da parte della ditta committente L. per la sua distribuzione ai destinatari. La consegna doveva avvenire entro e non oltre il 18 novembre 2014 e a quella data risultava già avvenuta la distribuzione del 95% del materiale. Quello distrutto risultava pari ad...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo la società Poste Italiane denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2104,2105,2106,2119 c.c., in combinato disposto con l'art. 54, comma 6, lett. c) e con l'art. 54, comma III, lett. f) del CCNL Poste del 14 aprile 2011, per erronea esclusione della ricorrenza della giusta causa di licenziamento. Produce in allegato il CCNL Poste italiane del 14.4.2011.

    Deduce che oggetto della contestazione disciplinare era la volontaria distruzione di materiale postale, con riferimento alla consapevole e dolosa violazione di specifica norma regolamentare che vieta categoricamente e senza eccezioni al portalettere di distruggere autonomamente materiale postale affidato per la consegna e gli impone di seguire specifiche procedure anche per la distruzione della posta danneggiata o inesitata, procedura dettagliatamente descritta in apposito regolamento interno, denominato "Trattamento della corrispondenza inesitata da verificare", che riguarda anche il materiale commerciale.

    Rappresenta che il materiale, anche se danneggiato o in eccesso, non può essere distrutto dal portalettere: il "reso" di tale materiale deve essere effettuato mediante una dichiarazione del portalettere al Responsabile del Centro di distribuzione, il quale, alla data di scadenza della campagna (indicata dal committente), deve inviare una mail alla RAM2 e a seguito di tale mail, deve inviare il prodotto danneggiato o non consegnato a Roma, al centro postale di (OMISSIS), dove lo stesso materiale verrà distrutto nel rispetto delle procedure interne che impongono, peraltro, una serie di controlli nei centri di verifica, previo accertamento del contenuto del "dispaccio" da parte del Responsabile dell'UP (o di altro incaricato ai controlli individuato dal Responsabile dell'UP).

    Denuncia l'erronea interpretazione delle norme disciplinari e della nozione di giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., in...

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