Con ricorso depositato in data 18 aprile 2019 Ba. Ma. ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 699/19 che ne ha respinto l'opposizione all'ordinanza 6 giugno 2018 nella parte in cui aveva rigettato l'impugnazione del licenziamento intimatole in data 9 giugno 2017 dalla società reclamata T Communication s.r.l. per giustificato motivo oggettivo.
Premesso di essere stata assunta in data 1 dicembre 2010 dall'odierna reclamata come impiegata di livello Quadro 1 c.c.n.l. con mansioni iniziali di Account Key Client & Project Manager, divenute nel tempo solo di Account Key Client; di essersi occupata dell'acquisizione di nuova clientela e di ampliamento del portafoglio clienti come pure della più operativa attività di Project Manager presso la sede di Milano della società sino al febbraio 2013; di aver lavorato successivamente sino al 31 agosto 2015 presso la sede di Roma, occupandosi anche di una partecipata, la Ninetynine s.r.l.; di essere rientrata a Milano con una riduzione della retribuzione per 24 mesi, ovvero sino al settembre 2017; di aver lavorato per l'acquisizione di commesse importanti per la società che aveva visto aumentare il suo fatturato negli ultimi anni, al pari di quello della collegate e/o partecipate Ninetynine s.r.l., Lovby s.r.l., TDigital s.r.l. e Let's Play s.r.l., citate per evidenziare l'effettiva potenzialità economica del datore di lavoro tale da smentire l'affermata crisi aziendale; con il primo motivo di reclamo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, per essere stata in quest'ultimo dichiarata la nullità del ricorso ex art. 1 comma 48 ss L.92/12, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Secondo la tesi esposta nel reclamo, infatti, dalla società resistente non era stata sollevata alcuna questione di nullità del ricorso né era stato rilevato alcun motivo di nullità...
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