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Estremi:
Corte appello Milano, 2019,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    Con la sentenza reclamata, dopo avere esperito istruttoria orale e acquisito documentazione, il Tribunale di Milano, parzialmente modificando l'ordinanza emessa in fase sommaria, ha reputato insussistente una delle due condotte contestate in sede disciplinare dall'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. (di seguito, per brevità, solo IEO) alla dipendente Ro. Ma., confermando tuttavia la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato a quest'ultima, sul presupposto che la seconda delle due condotte contestate fosse non solo provata, ma anche di gravità tale da giustificare, di per sé sola, il recesso aziendale.

    Più in particolare il Tribunale ha dato atto che in data 7.3.2017 lo IEO aveva mosso a Ro. Ma., infermiera professionale, la seguente contestazione disciplinare: “Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della l. n. 300/1970 e art. 41 del CCNL vigente, con la presente le si contesta quanto segue. Sulla base di una serie di segnalazioni pervenute allo scrivente in data 8 febbraio u.s. sono emersi i seguenti fatti. Ci è stato segnalato che in data 6 febbraio 2017 lei ha somministrato alla sig.ra Pa. Ma., in assenza di prescrizione medica, una flebo di medicinali da lei stessa composta (con 1 fl di Ketorolac, 1 fl di Ondansetron in 100 ml di soluzione fisiologica). In pari data, a fronte di capogiri e malessere riferiti dalla paziente Cl. Ta., lei non ha eseguito un controllo della ferita che riportava sul seno, non verificando così la presenza di un ematoma importante, causando successivamente, il rientro della paziente in sala operatoria. I comportamenti descritti, appaiono atti a compromettere l'integrità, la salute dei pazienti e la qualificazione clinica dell'Istituto. Le condotte anzidette integrano gli estremi di un'infrazione disciplinare di rilevante entità ai sensi del suddetto art. 41 del citato C.C.N.L., potenzialmente idonea a ledere il vincolo fiduciario che deve...

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