1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato in data 16.5.17, il sig. C.C. ha convenuto in giudizio I.S.P. S.P.A. al fine di contestare la pubblicità ingannevole posta in essere dalla banca in violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, per aver pubblicizzato ed indicato nel contratto di mutuo di cui è causa un indicatore sintetico di costo diverso ed inferiore rispetto a quello effettivamente. Il ricorrente ha sostenuto in fatto quanto segue.
In data 19.3.13 il sig. C. ha stipulato con I.S.P. il contratto di mutuo Rep. n. (…) per un importo di Euro 155.493,00, termini, modalità e condizioni come da contratto e documenti di sintesi ad esso allegati (doc. 1). Il sig. C. ha predisposto una perizia tecnica allo scopo di verificare - utilizzando la formula di matematica finanziaria prevista dalla B.I. - se l'indicatore sintetico di costo (ISC) indicato dalla banca in sede di stipula del contratto corrispondesse all'effettivo ISC applicato. Dall'indagine è emersa una differenza tra l'ISC indicato nel contratto (pari al 4,274 %) e l'ISC applicato nello stesso (pari al 5,481%, utilizzando i tassi previsionali sull'Euribor vigenti alla data di stipula del mutuo, e pari al 4,301%, utilizzando il tasso Euribor costante nel tempo) (doc. 3).
Parte ricorrente ha, quindi, contestato gli addebiti ascritti dalla banca, eccependo la nullità della clausola che prevede l'ISC in misura asseritamente inferiore rispetto a quello realmente applicato, ai sensi dell'art. 117, comma 6, TUB, con conseguente applicazione sanzionatoria del tasso sostitutivo (art. 117, comma 7, TUB).
Con lettera di diffida (omissis...)., il sig. C. ha chiesto il rimborso degli interessi indebitamente corrisposti a partire dalla data di stipulazione del contratto (19.3.13), unitamente all'applicazione, per le rate future, del tasso di finanziamento determinato ai sensi e per gli...
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