Il Tribunale di Firenze, con la sentenza oggi reclamata, ha respinto l'opposizione proposta dalla società Binfi S.p.a. avverso l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria del procedimento ex L.92/2012, in data 5.3.2018, confermando quindi l'illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice D.M. in data 20.9.2016 nell'ambito di un licenziamento collettivo ex L.223/1991 per violazione dei criteri di scelta e la conseguente condanna della società datrice ai sensi dell'art.18 comma 4 L.300/1970 alla reintegrazione nel posto di lavoro della dipendente e al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria in misura non superiore a dodici mensilità e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre alle spese processuali.
La società Binfi S.p.a. aveva proceduto al licenziamento della D.M., dipendente a tempo indeterminato assunta con mansioni di cameriera ai piani con inquadramento contrattuale D1, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo ex l. n. 223/91 avviata con comunicazione del 11/10/2015, nella quale motivava l'esubero dei dipendenti addetti ai servizi di facchinaggio e pulizia camere in ragione della cessazione della gestione diretta di tali servizi, in quanto appaltati a società esterna.
La lavoratrice aveva impugnato con ricorso il licenziamento lamentandone in via principale la nullità poiché ritorsivo o discriminatorio (in quanto reazione a iniziative giudiziarie promosse da alcuni addetti ai piani) e comunque l'illegittimità per carenza dei presupposti necessari per applicare la procedura ex L.223/1991, non essendo rivolto ad un sufficiente numero di lavoratori, nonché la violazione della disciplina procedimentale relativa all'individuazione dei lavoratori da licenziare per carenze sia nella comunicazione di avvio della procedura ex art. 4 comma 3 L. 223/1991 sia nella comunicazione conclusiva ex art. 4 comma 9. Sulla base di tali censure, aveva chiesto in tesi l'applicazione...
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