che:
N.G. e P.D. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Rovigo Assicurazioni Generali s.p.a. e C.C., titolare di agenzia della predetta società, chiedendo l'annullamento di polizza assicurativa, ovvero il risarcimento del danno con la restituzione delle somme versate. Intervenne volontariamente in giudizio Generali Vita s.p.a., quale cessionaria del "ramo vita". Il Tribunale adito dichiarò inammissibile la domanda nei confronti di Assicurazioni Generali s.p.a. e condannò Generali Vita s.p.a. al pagamento in favore del N. della somma di Euro 125.912,36 oltre interessi, rigettando per il resto le domande. Avverso detta sentenza proposero appello principale Assicurazioni Generali, che aveva incorporato Generali Vita, ed incidentale gli originari attori. Con sentenza di data 5 ottobre 2016 la Corte d'appello di Venezia rigettò gli appelli.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, come riconosciuto dal giudice di primo grado, quanto all'azione di annullamento del contratto non vi era prova del vizio del consenso del N., persona esperta in operazioni finanziarie, nè si evincevano condotte induttive dell'errore in termini di artifizi e raggiri, sicchè doveva ritenersi assorbita la domanda ai sensi dell'art. 2049 c.c., e che, avendo il medesimo N. ricevuto copia della polizza al momento della sottoscrizione, privo di rilievo era l'assunto secondo cui il pagamento del premio iniziale di Euro 33.569,23 costituiva una voce di danno attesa l'impossibilità di fare fronte al versamento delle rate successive (il mancato pagamento dei premi a scadere comportava infatti la perdita di quelli versati). Aggiunse che, sempre come ritenuto dal giudice di prime cure, l'importo di Euro 180.160,00 complessivamente versato dal N. a C. doveva essere decurtato delle somme di Euro 33.579,23, da imputare al pagamento del primo premio, di Euro 15.503,56, da imputare al pagamento...
che:
con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti, quanto a N.G., che l'affermazione del Tribunale, secondo cui per un verso non ricorreva il dolo per l'altro risultava provato che erano state versate somme al C. con l'intesa che fossero trasferite ad altre polizze, era stata impugnata con il rilievo della mancanza della prova di quest'ultima circostanza, come confermato dall'emissione dell'assegno di Euro 180.160,00 con la clausola non trasferibile all'ordine di Assicurazioni Generali e non di C.C., e che la corte territoriale ha rigettato il motivo di appello con sentenza priva di motivazione. Aggiungono che non risulta spiegato come le cognizioni in materia finanziaria possano avere escluso la sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito penale.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti, quanto a N.G., che, a fronte del motivo di appello secondo cui il C. avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita e condannato al risarcimento, ivi incluso l'importo di Euro 33.569,23 corrispondente all'importo del premio iniziale, la corte territoriale ha rigettato il motivo di appello con sentenza priva di motivazione. Aggiungono che il giudice di appello avrebbe dovuto valutare non tanto la legittimità della percezione del premio iniziale, quanto la legittimità della condotta di percezione da parte del C. della somma di Euro 131.076,91 non impiegata nell'acquisto di prodotti assicurativi nè mai restituita.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti, quanto a N.G., che era stato proposto motivo di impugnazione con il...
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