ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTO

    Con decreto 21 giugno 2016, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione proposta da D.M.C., ai sensi della L. Fall., art. 98, avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., dal quale era stato escluso il credito insinuato in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., n. 1, di Euro 144.062,44 per mancato pagamento delle retribuzioni maturate dal 13 febbraio 2007 (data del licenziamento) al 1 aprile 2015 (data di dichiarazione di fallimento), sulla base della sentenza del Tribunale di Napoli n. 28413/2009 (in giudicato) di accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società poi fallita, con relative condanne reintegratoria e risarcitoria.

    A motivo della decisione, il Tribunale escludeva la prova da parte del lavoratore, di essa onerato, dell'offerta delle proprie energie lavorative alla società datrice per esserne riassunto.

    Con atto notificato il 22 luglio 2015 il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo, cui resisteva con controricorso la curatela fallimentare; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, (nel testo ante L. n. 92 del 2012), per inesistenza di un onere probatorio del lavoratore di messa a disposizione delle proprie energie lavorative e di violazione del giudicato di reintegrazione nel posto di lavoro.

    2. In via preliminare occorre affermare l'ammissibilità del motivo.

    2.1. Nel caso di specie è irrilevante la mancata trascrizione del giudicato del Tribunale di Napoli n. 28413/2009.

    Ed infatti, essa è necessaria, ai fini di ammissibilità del motivo con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., sia pure costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, allorquando essa investa la sua interpretazione, restando diversamente preclusa al giudice di legittimità ogni tipo di attività nomofilattica (Cass. 16 luglio 2014, n. 16227; Cass. 11 dicembre 2018, n. 31991).

    Ma non di questo si tratta nel caso di specie, rilevando la sentenza del Tribunale di Napoli in giudicato come circostanza di fatto, incontestata tra le parti ed esterna alla questione devoluta, cui accede come elemento allegato in funzione probatoria ai fini di ammissione del lavoratore al concorso fallimentare.

    3. Tanto premesso, il motivo è fondato.

    3.1. Non sussiste alcuna necessità di una messa in mora da parte del lavoratore, come erroneamente ritenuto dal Tribunale (dal penultimo capoverso di pg. 3 al primo di pg. 4 del decreto), non potendo essere correttamente assimilata l'ipotesi della L. n. 300 del 1970, art. 18, a quella di nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato, con la sua conversione a tempo indeterminato (Cass. 13 aprile 2007, n. 8903; Cass. 27 marzo 2008; Cass. 7 settembre 2012, n. 14996), per la natura ricognitiva della dichiarazione di nullità (così come...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...