che:
- con il decreto impugnato, il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione allo stato passivo della "Tirrena Navigazione S.p.a. in Amministrazione Straordinaria", proposta dalla Purple Water Ltd, ammettendo al passivo della procedura il credito di quest'ultima limitatamente ad Euro 979.200,00 - oltre interessi e rivalutazione con il privilegio ex art. 552 c.n., n. 4, a titolo di compenso per le operazioni di salvataggio prestate (insieme ad altri soggetti) tra il (OMISSIS) in favore della motonave "(OMISSIS)", colpita da un grave incendio;
- la Tirrena Navigazione S.p.a. in Amministrazione Straordinaria ha proposto ricorso affidato a cinque motivi (per vizi motivazionali e per violazioni di legge, segnatamente degli artt. 1224,1277 e 2749 c.c., art. 13 della Convenzione di Londra sul Salvataggio del 28/04/1989, nonchè artt. 497, 558 e 559 c.n.), cui l'intimata ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato;
- entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis1 c.p.c..
che:
- in data 11/12/2918 la ricorrente ha depositato istanza di trattazione della causa in pubblica udienza ex art. 376 c.p.c., prospettando una "questione di massima di particolare importanza in merito alla sussistenza, o meno, del principio di solidarietà tra i proprietari di beni diversi nell'ambito del soccorso/salvataggio marittimo, su cui le Sezioni semplici, in via diretta ed indiretta, hanno reso difformi interpretazioni".
- sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c., comma 2, per la trattazione in pubblica udienza, stante la complessità della materia e l'assenza di orientamenti univoci di questa Corte sui temi controversi.
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