Che L.R.E.M., adiva il Tribunale d Catania esponendo quanto segue: era un dipendente della A.M.T. di (OMISSIS) con mansioni di conducente di linea; il suo rapporto di lavoro aveva avuto inizio con un contratto a termine decorrente dal 12.8.96 e scadenza originaria al 9.12.96, poi prorogata; che il contratto sottoscritto con l'Azienda prevedeva un trattamento economico pari a quello previsto dal CCNL del settore per il 6 livello ma con esclusione di alcune voci: l'incentivo di presenza previsto dall'accordo aziendale 20.7.94, il premio di produttività aziendale previsto dall'accordo aziendale 7.7.88, l'indennità di vestiario prevista dall'accordo aziendale 23.7.94; che il 13.5.07 aveva sottoscritto con l'Azienda un contratto di formazione e lavoro che avrebbe dovuto avere durata fino al 18.11.07 con orario part-time; che alla scadenza del contratto di f.l. esse parti avevano concordato di trasformare il rapporto e di renderlo a tempo indeterminato; che egli aveva conservato la qualifica di conducente di linea, il 6 livello, l'orario di lavoro settimanale (39 ore) ed un trattamento economico mensile, integrato dal mantenimento delle concessioni di viaggio ma con esclusione delle indennità economiche previste dai già citati accordi aziendali.
Che ciò premesso il ricorrente si doleva di aver ricevuto dalla AMT un trattamento normativo ed economico illegittimo perchè inferiore, a parità di lavoro, rispetto a quello percepito dai colleghi di ruolo, con conseguente condanna della AMT al pagamento delle voci retributive omesse, oltre accessori.
Che la AMT, costituitasi con memoria, chiedeva il rigetto della domanda avversaria.
Nel corso del giudizio veniva nominato CTU contabile, cui veniva conferito l'incarico di accertare le differenze retributive tra quanto il ricorrente aveva percepito durante il periodo in cui aveva lavorato con rapporto a termine e durante i primi 15 mesi di rapporto a tempo...
Che:
Identici ricorsi, con identici motivi, sono stati già esaminati da questa Corte, sicchè deve qui confermarsi il rigetto dell'attuale, come da ultimo argomentato da Cass. n. 524/17, Cass. n. 26925/16.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del c.c.n.l. 1995, dell'art. 2697 c.c.. Sostiene l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare il richiamo operato dall'art. 7 del c.c.n.l. al punto 9 del c.c.n.l. del 1989 e l'accordo nazionale del 21/5/1981 e nella parte in cui non ha tenuto conto del mancato rispetto della previsione di cui al medesimo art. 7, che prevede la concessione del beneficio solo laddove vi sia la conversione a tempo indeterminato di "almeno l'80% dei contratti di formazione e lavoro complessivamente scaduti nel corso del precedente anno solare".
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c., per non avere la Corte catanese ritenuto formatosi il giudicato sulla contrarietà del comportamento datoriale rispetto alle norme della contrattazione collettiva, avendo la società appellante limitato l'impugnazione della pronuncia di primo grado al capo relativo alla contrarietà all'art. 36 Cost..
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 848 del 1955 (ratifica della dichiarazione dei diritti dell'uomo, art. 23), della L. n. 657 del 1966 (ratifica della convenzione generale dell'organizzazione internazionale del lavoro, art. 14), della L. n. 881 del 1977 (ratifica del patto internazionale relativo ai diritti economici sociali e culturali, art. 7), e dell'art. 3 Cost., criticando la sentenza impugnata per aver ritenuto il trattamento economico offerto e corrisposto nei primi 15 mesi del rapporto a tempo indeterminato adeguato alla stregua dei principi di cui all'art. 36 Cost..
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