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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di appello di Roma, rigettando l'appello proposto da Anas s.p.a., Istat e Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha confermato la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Roma che, pronunciando la domanda proposta da R.S., L.E., D.M.A. e D.P.R., tutti dirigenti di Anas s.p.a., aveva dichiarato l'illegittimità del congelamento degli scatti di anzianità disposto dall'Azienda per il triennio 2011/2013 in applicazione delle indicazioni fornite dalla circolare del MEF n. 40/2010 e aveva condannato la convenuta all'adeguamento delle retribuzioni dei ricorrenti.

    2. La Corte territoriale ha così argomentato, in sintesi:

    - il D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 21, che contempla il blocco triennale delle progressioni automatiche, riguarda il personale delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, tra le quali non può essere annoverata l'Anas s.p.a.;

    - la circolare n. 40 del 23.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto che tale previsione fosse da ritenere estesa anche al personale degli enti inseriti nell'elenco Istat, quale effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, della stessa legge, che per gli anni 2011, 2012 e 2013 ha previsto che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), non poteva superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010;

    - tuttavia, la fattispecie disciplinata dall'art. 9, comma 1, e quella regolata dall'art. 9, comma 21, devono ritenersi disomogenee, la prima introduce un tetto massimo di spesa ordinaria e la seconda un blocco triennale delle progressioni automatiche di stipendio, nonchè la c.d. "sterilizzazione" delle...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con unico motivo le Amministrazioni ricorrenti, difese dall'Avvocatura generale dello Stato, denunciano violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 9, commi 1, 2-bis e art. 21, conv. in L. n. 122 del 2010 (art. 360 c.p.c., n. 3) sulla base dei seguenti argomenti.

    L'Anas è società partecipata al 100% dallo Stato, facente parte del conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione e quindi del bilancio dello Stato e, come tale, sottosta ad un vincolo pubblicistico nella sua organizzazione. Tale vincolo impone l'attuazione concreta dei principi di economicità e imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa della P.A.. Le misure adottate con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 sono indirizzate al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, intesi come espressione diretta del principio di economicità e del pubblico interesse al risparmio nella spesa pubblica. In tale contesto, il comma 1 dell'art. 9 è volto al contenimento degli aumenti retributivi dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, in modo tale che il trattamento non superi in ogni caso quello ordinariamente spettante per l'anno 2010. Tale limite ha una valenza generale e di contenimento della spesa pubblica ed è finalizzato a garantire l'invarianza della retribuzione nel triennio di riferimento, con riferimento a tutte le componenti del trattamento economico previste in via ordinaria. In tal senso si è espressa non solo la circolare del MEF n. 40 del 2010, ma anche la successiva circolare n. 12 del 15 aprile 2011, emanata dal Ministero sempre con riguardo ai chiarimenti in ordine alla portata applicativa del D.L. n. 78 del 2010, art. 9. 2. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso eccepita da parte resistente per difetto di specificità alla sentenza impugnata (art. 366 c.p.c., n. 4). Dal complessivo...

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