RILEVATO CHE:
Il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda proposta da C.A. nei confronti della Stil Cucine di F.G. e C. s.a.s., e, dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 6.7.05, disponeva ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18.
Avverso tale decisione proponeva appello la s.a.s. in liquidazione, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva il C..
Con sentenza depositata il 18.5.16, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva il gravame, rigettando la domanda del C., condannandolo alle spese del doppio grado. Riteneva la Corte irrilevante che la società non avesse, dopo apposita richiesta del C., specificato il numero di assenze per malattia, ben potendole dimostrare nel corso del giudizio; che, contestate reciprocamente dalle parti il suddetto numero, il primo giudice non aveva provveduto ad alcun accertamento circa l'effettivo superamento del comporto per sommatoria (365 giorni nell'arco di 18 mesi) previsto dal c.c.n.l. ed in particolare nel periodo dal 24.11.03 (data della prima malattia) al 5.7.05 (ultimo giorno di assenza).
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C., affidato a cinque motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono G.T. e F.G. (quali socia ed accomandatario della s.a.s.) con controricorso.
CONSIDERATO:
Che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2110 c.c., in combinato disposto con la L. n. 604 del 1966, art. 2, (come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 2), lamentando che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che l'omessa risposta, al lavoratore che ne abbia fatto richiesta, circa l'effettivo numero di assenze per malattia in base al quale l'azienda ha intimato il licenziamento per superamento del periodo di...
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