1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 61 pubblicata l'11.4.16, ha respinto l'appello proposto da Sicuritalia Servizi Fiduciari soc. coop. (d'ora in avanti, Sicuritalia) avverso la sentenza con cui la società datoriale e la committente A.M.T. s.p.a. erano state condannate, in solido, a corrispondere a S.I. le differenze retributive calcolate in base al c.c.n.l. Pulizie e Multiservizi, anzichè in base ai contratti collettivi Commercio Cisal e Portieri e Custodi.
2. La Corte di merito, richiamando precedenti pronunce del medesimo ufficio, ha confermato l'applicabilità al socio lavoratore dei trattamenti economici complessivi previsti dal c.c.n.l. Multiservizi, in base alle disposizioni della L. n. 142 del 2001, artt. 3 e 6 e del D.L. n. 248 del 2007, art. 7, comma 4, convertito in L. n. 31 del 2008; inoltre, in base al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, in quanto riferibile anche agli appalti affidati da imprese private con partecipazione pubblica, quale era A.M.T. s.p.a.. Ha sottolineato la maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni stipulanti il c.c.n.l. Multiservizi e la diretta riferibilità del contratto al settore oggetto dell'appalto.
3. Ha precisato come il c.c.n.l. Commercio Cisal, oltre ad essere sottoscritto da una sola sigla sindacale (la Cisal), fosse riferibile alla prestazione di servizi in ogni settore merceologico (terziario - servizi) mentre il c.c.n.l. Portieri e Custodi disciplinasse i rapporti di lavoro alle dipendenze dei proprietari di fabbricati o loro consorzi, e per addetti ad amministrazioni immobiliari o condominiali.
4. Ha ribadito il contenuto dell'obbligo posto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 7, comma 4, convertito in L. n. 31 del 2008 e dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6, come concernente l'applicazione del trattamento economico complessivo e non solo di quello base, dovendosi tener conto anche degli accordi locali. Ha ritenuto...
1. Con il primo motivo di ricorso la Sicuritalia ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118 e dell'art. 12 preleggi, per avere la Corte di merito interpretato la disposizione citata come relativa a fattispecie anche diverse dal subappalto, in contrasto col criterio ermeneutico letterale (nel caso di specie riferito in particolare alla rubrica della norma) e con quello logico-teleologico.
2. Col secondo motivo la società ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2070 c.c., artt. 36 e 39 Cost., D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6, L. n. 142 del 2001, artt. 3 e 6, L. n. 31 del 2008, art. 7, comma 4, del c.c.n.l. Commercio Cisal e del c.c.n.l. Portieri e Custodi.
3. Ha sostenuto come la Corte di merito avesse male applicato l'art. 118 citato, dando rilievo al requisito della maggiore diffusione del c.c.n.l. Multiservizi a livello nazionale e locale, laddove la disposizione citata non richiede alcuna comparazione in base alla maggiore diffusione dei contratti ma unicamente che si tratti di "contratti collettivi in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni".
4. Ha affermato come la Corte d'appello avesse male applicato la L. n. 31 del 2008, art. 7, nell'affermare l'obbligatorietà del trattamento retributivo previsto dal c.c.n.l. Multiservizi in quanto sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattandosi di requisito soddisfatto anche dal c.c.n.l. Portieri e Custodi, richiamato dal Regolamento cooperativo.
5. Ha dedotto l'erronea applicazione delle disposizioni sopra richiamate di cui alla L. n. 142 del 2001, L. n. 31 del 2008 e al D.Lgs. n. 163 del 2006, per avere la Corte di merito escluso la compatibilità con le stesse del c.c.n.l. Commercio Cisal sulla base della non...
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