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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 28 febbraio 2017, ha rigettato il reclamo proposto ex L. n. 92 del 2012 da Agrial s.r.l., confermando la statuizione di primo grado che aveva accolto l'impugnativa proposta da T.M. avverso il licenziamento asseritamente intimato in forma orale in data 12.8.2013.

    2. La Corte ha ritenuto che la cessazione del rapporto di lavoro tra le parti era pacifica e non contestata, pertanto il lavoratore aveva adempiuto al proprio onere probatorio relativo alla sua estromissione dal rapporto.

    Invece secondo la Corte non erano state provate le dimissioni del T. eccepite dalla società per cui il reclamo della stessa andava respinto.

    3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Agrial s.r.l. con due motivi; T.M. è rimasto intimato.

    4. La presente causa è stata rimessa alla Quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza, a seguito dell'ordinanza interlocutoria della Sesta sezione n. 11720 del 2018, la quale ha ritenuto che "non sussistessero le condizioni per la decisione del ricorso in camera di consiglio, in considerazione della disarmonia della giurisprudenza di questa Corte in merito all'estromissione dal posto di lavoro e alle consequenziali refluenze sulla distribuzione dell'onere probatorio tra il lavoratore che agisca deducendo l'avvenuta intimazione in forma orale del licenziamento e il datore di lavoro che gli neghi che la cessazione del rapporto sia ascrivibile ad una sua unilaterale iniziativa risolutoria".

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., commi 1 e 2", per avere la Corte territoriale posto a suo carico l'onere di provare le dimissioni del lavoratore, nonostante non vi fosse prova certa dell'avvenuta intimazione in forma orale del licenziamento, ma soltanto del fatto oggettivo della cessazione del rapporto lavorativo. A dire della società, le dimissioni del T. sarebbero comunque per facta concludentia e non vi sarebbe la prova dell'avvenuta estromissione, piuttosto che quella dell'allontanamento volontario.

    2. Tale censura pone la questione individuata dalla Sesta sezione di questa Corte circa la ripartizione degli oneri probatori in materia di licenziamento orale e che ha determinato la rimessione in pubblica udienza destinata, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c., aggiunto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. a), n. 2, conv., con modificazioni, nella L. n. 197 del 2016, alla trattazione delle questioni di diritto di "particolare rilevanza".

    La sollecitazione coglie nella giurisprudenza di legittimità delle disarmonie che hanno dato luogo a letture talvolta non convergenti di vicende processuali contigue ed induce la Corte a ribadire ed ulteriormente definire i principi regolatori della materia per scongiurare incertezze applicative.

    2.1. Al fine di un ordinato iter motivazionale non si può prescindere da un esame dei precedenti, avuto particolare riguardo alle sentenze che appaiono più significative in ragione delle argomentazioni che le supportano e dell'influenza che hanno esercitato sugli orientamenti successivi.

    2.2. Pacificamente viene riconosciuto che anche nel rapporto di lavoro subordinato, come in tutti i rapporti di durata, la parte che ne deduca l'estinzione è tenuta a dimostrare - in conformità al principio relativo alla ripartizione dell'onere probatorio dettato dall'art....

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