ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza nr. 154 del 2017, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, avverso le sentenze del Tribunale di Vicenza (nn. 543 e 544 del 2016), pronunciando in merito al licenziamento, intimato da GI GROUP S.P.A. agli odierni ricorrenti, lo dichiarava illegittimo, per difetto di giustificato motivo oggettivo, ed in applicazione della tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, novellato art. 18, comma 5 dichiarati risolti i rapporti di lavoro, condannava la parte datoriale al pagamento, in favore di ogni lavoratore, dell'indennità risarcitoria, determinata in misura pari a ventiquattro mensilità dell'indennità di disponibilità, percepita al momento del licenziamento, oltre accessori.

    Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale rigettava la domanda di nullità degli atti di recesso, accolta, invece, dal Tribunale; al riguardo osservava che le lettere del 22.1.2013 (aventi ad oggetto la comunicazione L. n. 604 del 1966, ex art. 7, commi 1 e 2) contenevano la preventiva ed inequivocabile manifestazione di volontà della datrice di lavoro di recedere dai rapporti.

    I licenziamenti, secondo la Corte distrettuale, erano piuttosto illegittimi, in difetto di prova della sussistenza della ragione posta a base degli stessi (id est: l'impossibilità di reperire alcuna missione lavorativa compatibile con il livello professionale); in proposito, i giudici di merito osservavano come la società avesse proceduto ad assunzioni a termine per ricoprire posizioni lavorative, astrattamente compatibili con quelle dei lavoratori espulsi, delle quali non aveva offerto valida giustificazione; per effetto di tale accertamento, conseguiva l'applicazione della disciplina di cui all'art. 18 cit., comma 5 dovendosi escludere la "manifesta infondatezza" del fatto posto a base del licenziamento, in assenza di una prova positiva di insussistenza del...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Con il primo articolato motivo, è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3: - a) violazione o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 7 con riferimento al contenuto/valore giuridico della comunicazione effettuata alla Direzione Territoriale del lavoro; - b) violazione degli artt. 1324 e 1362 e ss. cod. civ. in relazione all'interpretazione del contenuto della medesima comunicazione; - c) violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e art. 111 Cost. in riferimento alla motivazione apparente/contraddittoria/insufficiente sul medesimo punto.

    Il primo motivo è, nel complesso, infondato.

    Quanto al profilo sub a), osserva la Corte come la decisione impugnata non contenga affatto statuizioni in contrasto con la norma di legge che disciplina il procedimento per l'irrogazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 8.

    I giudici di merito hanno, piuttosto, attribuito alla comunicazione di cui al citato art. 7, per il suo effettivo contenuto, anche la finalità propria della comunicazione di recesso ai lavoratori, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 2.

    Il giudizio in tal senso reso è un giudizio di fatto, in quanto basato sulla valutazione delle risultanze di causa (la Corte di merito ha valutato il contenuto delle lettere del 22.1.2013 in uno ai fatti che le avevano precedute).

    La contestazione di tale giudizio articolata in termini di errore di diritto non coglie, dunque, nel segno: la parte ricorrente, sotto l'apparente violazione di norme di diritto, critica la ricostruzione della "quaestio facti" che andava veicolata attraverso l'art. 360, n. 5 involgendo l'esercizio del prudente apprezzamento della prova (Cass., nr. 26965 del 2007). Tuttavia - seppure esattamente riqualificata - la censura non supera il vaglio di...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...