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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    1.1. con ricorso ai Tribunale di Roma M.M., dipendente di Equitalia Polis S.p.A. (già Gestline S.p.A. e poi Equitalia Sud S.p.A.), chiedeva accertarsi l'illegittimità del trasferimento disposto dal datore di lavoro dalla sede di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS), l'intervenuta dequalificazione professionale presso la sede ad quem, e conseguentemente il riconoscimento dei danni patrimoniale, biologico ed esistenziale nonchè il rimborso delle spese mediche sostenute ed il pagamento del premio aziendale relativo agli anni 2006 e 2007;

    1.2. il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarava il trasferimento illegittimo e condannava la società al pagamento in favore del M. della somma di Euro 10.920,00 a titolo di danno patrimoniale nonchè della somma di Euro 1.252,80 per spese mediche oltre al risarcimento del danno patrimoniale consistente nella diaria chilometrica e nella diaria di trasferta (da calcolarsi in separata sede);

    1.3. la decisione era riformata dalla Corte di appello di Bologna che respingeva in toto l'azionata domanda;

    riteneva la Corte territoriale che il trasferimento del M. fosse stato determinato dall'esigenza di risolvere una situazione di conflittualità all'interno del piccolo ufficio di (OMISSIS) e dalla necessità di evitare che la situazione, a causa della degenerazione del rapporto personale tra il M. e la collega O.M.G., per vicende non attinenti all'ambito lavorativo, potesse compromettere il funzionamento dell'unità produttiva;

    2. avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, propone ricorso per cassazione M.M. fondato su due motivi;

    3. resiste con controricorso Equitalia Sud S.p.A.;

    4. entrambe le parti hanno depositato memoria.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 cod. civ., dell'art. 108 c.c.n.l. aziende concessionarie del servizio riscossione tributi, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., omessa valutazione di elementi decisivi della causa, insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che il trasferimento fosse sorretto da ragioni organizzative/produttive (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5);

    censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il trasferimento disposto ai danni del M. sottintendesse piuttosto una finalità sanzionatoria o disciplinare;

    rileva che l'unico alterco con la collega O. fosse avvenuto al di fuori dell'ambiente di lavoro e per motivi ad esso estranei e che detta collega fosse rimasta assente dal lavoro fino alla data del trasferimento del M.;

    assume che la degenerazione del rapporto personale con la O. non potesse assurgere neppure ad elemento presuntivo a sostegno della pretesa incompatibilità ambientale e che il datore di lavoro non avesse fornito altri elementi deponenti per tale supposta incompatibilità;

    1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. in riferimento agli artt. 213 e 2697 cod. civ. e dell'art. 108 c.c.n.l. di categoria (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5);

    rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso completamente di valutare che la società aveva disposto il trasferimento del lavoratore ad altra sede con diverse e inferiori mansioni senza fornire alcuna dimostrazione delle esigenze che giustificassero la presenza di maggior personale presso la sede di (OMISSIS) e senza valutare che la scelta del lavoratore da trasferire dovesse effettuarsi mediante un'equilibrata valutazione degli interessi in gioco, secondo il canone della correttezza e...

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