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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza nr. 282 del 2016, respingeva il reclamo, ai sensi dell'art. 1 c.p.c. e segg., di Duferdofin Nucor srl avverso la sentenza del locale Tribunale (nr. 411 del 2016) che, a sua volta, rigettava l'opposizione della società proposta contro l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso depositato dalla Duferdofin Nucor srl.

    2. Per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale dichiarava inammissibile l'azione di accertamento della legittimità del licenziamento proposta dalla parte datoriale nelle forme di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e segg. (cd. rito Fornero).

    2.1. A sostegno del decisum, i giudici di merito richiamavano argomenti di carattere letterale ed in particolare che, in base all'art. 1, comma 48, cit., si propongono "le domande aventi ad oggetto l'impugnativa di licenziamento": tali sono le sole azioni promosse dal lavoratore che affermi di essere stato illegittimamente licenziato.

    2.2. La Corte di appello osservava, poi, come la prescelta interpretazione della normativa fosse confermata anche da dati di ordine sistematico; a tale riguardo, considerava che, qualora ammessa l'azione di accertamento datoriale, al lavoratore sarebbe stata preclusa, nell'intrapreso giudizio sommario, la domanda riconvenzionale per l'applicazione delle tutele ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, con ricadute sul piano processuale, contrarie alle finalità della nuova normativa, dovendo il lavoratore proporre un autonomo giudizio, come, del resto, avvenuto nel caso di specie.

    3. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione la Duferdofin Nucor srl affidato ad un unico ed articolato motivo.

    4. Ha resistito con controricorso il lavoratore.

    5. Il ricorso, inizialmente fissato per la decisione in adunanza camerale, è stato rinviato per essere trattato in pubblica udienza.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con un unico motivo la società ha dedotto - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - la violazione o falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 e dell'art. 100 c.p.c., per aver la Corte di merito escluso la "fruibilità" del cd. rito Fornero da parte del datore di lavoro.

    1.1. Secondo la società, l'interpretazione della Corte territoriale non sarebbe sorretta dagli argomenti testuali e sistematici riportati in sentenza ed inoltre condurrebbe ad un'inammissibile disparità di trattamento.

    2. E' opportuno premettere le circostanze di fatto, pacifiche in causa:

    in data 21.7.2014, la società ricorrente intimava a M.S. licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica;

    - in data 25.7.2014, Duferdofin Nucor srl proponeva, dinanzi al Tribunale di Brescia, azione di accertamento della legittimità del licenziamento; il procedimento è oggetto dell'odierno giudizio;

    - in data 8.8.2014, il lavoratore presentava ricorso dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; il giudizio risulta, all'attualità, in fase di merito, per come concordemente dichiarato dai difensori in sede di discussione orale.

    3. La questione sottoposta all'attenzione della Corte attiene, dunque, all'ammissibilità o meno, nelle forme di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e segg., dell'azione datoriale di accertamento della legittimità del licenziamento.

    4. La tesi patrocinata dai giudici di merito muove da un argomento di carattere testuale: della L. n. 92 del 2012, art. 1, il comma 47, stabilisce che le disposizioni dei commi da 48 a 68 (ovvero quelle che recano la disciplina del rito) si applicano alle "impugnative di licenziamento nelle ipotesi regolate dalla L. n. 300 del 1970, art. 18" (l'art. 18, come noto, regola le conseguenze del licenziamento "illegittimo", stabilendo, in ragione del vizio accertato, la reintegrazione nel posto di...

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