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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    1.1. con ricorso al Tribunale di Reggio Emilia i ricorrenti indicati in epigrafe, eredi di C.N., deceduto in data (OMISSIS) a seguito di infortunio sul lavoro di cui era rimasto vittima all'interno del cantiere edile ubicato in (OMISSIS) dove la società datrice di lavoro - Valsecchia s.n.c. - stava svolgendo lavori di costruzione di un immobile ad uso abitativo, avevano convenuto in giudizio la società chiedendo il risarcimento del danno morale ed esistenziale subito in conseguenza di detto infortunio;

    1.2. il Tribunale respingeva la domanda;

    1.3. la decisione era confermata dalla Corte d'appello di Bologna;

    riteneva la Corte territoriale che il c.d. danno da lesione parentale non fosse in re ipsa, ma richiedesse precise allegazioni e prove nella specie del tutte mancate;

    rilevava, in particolare, che tra i ricorrenti (residenti in (OMISSIS)) e il congiunto (deceduto in Italia) non vi fosse più alcuna convivenza, ma una lontananza protrattasi per molti anni senza alcun tipo di contatto con il defunto, significativa del venir meno di qualsiasi legame affettivo;

    evidenziava che ai ricorrenti fosse stata comunque già liquidata la somma Euro 70.000,00 e che fosse mancata ogni prova di un danno più grave di quanto già risarcito;

    2. avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale propongono ricorso i suddetti eredi fondato su quattro motivi;

    3. G.G. in proprio e nella qualità di socio e legale rappresentante della Valsecchia resiste con controricorso;

    4. la Carige Assicurazioni è rimasta intimata;

    5. il Procuratore Generale ha presentato requisitoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso;

    6. i ricorrenti hanno depositato memoria.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    1.1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2059,1226,2697 e 2729 c.c.;

    lamentano che la Corte territoriale, pacifico essendo l'an della pretesa risarcitoria, avrebbe dovuto attribuire rilevanza, ai fini del richiesto risarcimento, all'id quod plerumque accidit e considerare presunta la prova del danno non patrimoniale e ciò anche a prescindere dalla mancanza di convivenza tra i ricorrenti (tutti residenti in (OMISSIS)) e il familiare deceduto in Italia, a tal fine considerando quali fatti notori il legame affettivo e la sofferenza per la scomparsa del congiunto;

    1.2. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione delle tabelle di Milano vigenti per non aver la Corte territoriale tenuto conto del fatto che la corrisposta somma di Euro 70.000,00 fosse di gran lunga inferiore al minimo previsto per il danno non patrimoniale;

    1.3. con il terzo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

    lamentano carenze ed illogicità della motivazione circa la ritenuta mancata allegazione da parte dei ricorrenti di elementi a sostegno della pretesa risarcitoria ed evidenziano di aver dedotto, a fondamento della invocata integralità del ristoro, la sussistenza di un legame ben definito con il de cuius che rappresentava, in un contesto di emigrazione, il vanto e l'orgoglio di un figlio e fratello che, per farsi strada nella vita, aveva scelto tale doloroso percorso lasciando il proprio ambiente ed il proprio originario nucleo familiare;

    1.4. con il quarto motivo i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

    rilevano una contraddittorietà della sentenza impugnata che, da un lato ha riconosciuto che un danno parentale vi era stato,...

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