ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1) Con sentenza del 10.9.2016 la Corte d'appello di Milano ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che rigettava l'opposizione all'ordinanza emessa nella fase sommaria, con cui era stato annullato il licenziamento in tronco intimato a F.S. da Sea Esercizi Aeroportuali spa con lettera del 6.3.2015, previa contestazione disciplinare con cui era stato addebitato al dipendente di aver proferito epiteti ingiuriosi nei confronti di terzi dipendenti della società di ristorazione Serist, che gestiva la mensa.

    2) La corte di merito, confermando l'impianto argomentativo del primo giudice, ha respinto l'eccezione di ultrapetizione svolta dalla reclamante Sea spa, secondo cui il giudice dell'opposizione aveva introdotto d'ufficio l'eccezione relativa alla ricomprensione del fatto contestato tra le condotte punibili con la sanzione conservativa. Precisando poi che le due fasi del giudizio di primo grado si inseriscono nel medesimo grado di giudizio ponendosi in rapporto di prosecuzione, ha affermato che il ricorso proposto nella fase sommaria doveva ritenersi comprensivo di ogni titolo sotteso alla domanda svolta, comunque comprendendo già l'allegazione di tutti i fatti costitutivi ed essendo stato prodotto il CCNL del settore, disciplinare contenente il codice disciplinare.

    3) La corte milanese ha poi ritenuto che la contestazione aveva ad oggetto un illecito disciplinare sussumibile nella fattispecie di cui all'art. g 40, lett. K del citato contratto collettivo consistente nel "rivolgere a colleghi o terzi frasi offensive", per il quale è prevista la sanzione conservativa, salvo che tale condotta, "per natura, modalità e circostanze non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi", mancanza che è stata individuata dalla corte nella sola fattispecie regolata dall'art. G 40, comma 7.2, lett. H, relativa all'ipotesi di "molestie o atti di...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    6) Con il primo motivo di gravame si deduce la violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c., della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, come modificata dalla L. n. 92/20120109, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la società ricorrente la domanda di reintegra svolta in primo grado non si fonda sul presupposto che il fatto contestato rientra tra le condotte punibili solo con una sanzione conservativa sulla base del CCNL, ciò in quanto nel ricorso ex L. n. 92, art. 1, comma 48, non esisterebbe cenno alcuno a tale questione. Non sarebbe quindi stata esplicitata tale precisa causa petendi, neanche in sede di memoria difensiva nel giudizio di opposizione, essendosi limitato il F. a sostenere che l'ordinanza non era affetta da alcun vizio di ultra petizione e che nel contenuto del ricorso introduttivo della fase cautelare possono essere comprese sia la causa petendi relativa all'insussistenza del fatto contestato, sia quella legata alla sproporzionalità della sanzione rispetto al fatto eventualmente accertato, rientrando esso nelle condotte punibili con una sanzione conservativa.

    7) Il motivo è infondato. La corte d'appello mette in luce le differenze previste dalla L. n. 92 del 2012, tra il ricorso della fase sommaria, che deve contenere le indicazioni minime dell'art. 125 c.p.c. (che parla di indicazione dell'oggetto della domanda) e il ricorso della fase di opposizione che deve essere redatto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. e che dunque deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, oltre che l'esposizione degli elementi di diritto sui quali la stessa si fonda, con le relative conclusioni.

    8) Nel caso in esame nel ricorso citata L. n. 92, ex art. 1, comma 48, la domanda comprendeva la causa petendi diretta a sorreggere il petitum di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92, art. 1, comma 42, atteso che le deduzioni del...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...