ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Con sentenza n. 1032/2016, depositata il 19 luglio 2016, la Corte di appello di Milano, decidendo nella causa promossa da S.S. nei confronti di R.V., in proprio e quale titolare dell'impresa individuale R.V. Autotrasporti, nonchè nei confronti della cessionaria Crispy e Milu S.a.s. di R.V. & C., accertava la sussistenza fra il S. e il R. di un rapporto di lavoro subordinato dal 28/10/2013 al 23/12/2013; respingeva, tuttavia, la domanda volta alla dichiarazione di inefficacia del licenziamento orale, che il S. assumeva essergli stato intimato in tale ultima data, osservando che il rapporto si era risolto per mutuo consenso.

    2. In particolare, la Corte rilevava che i testimoni escussi non avevano reso in proposito dichiarazioni sufficientemente specifiche circa tempi, modalità e cause della cessazione del rapporto; che nel periodo successivo, e fino al 4 febbraio 2014, non vi era prova che le parti avessero avuto ulteriori contatti; che nella lettera del legale del S. in data 4/2/2014, mentre era contestata l'omessa regolarizzazione del rapporto e veniva fatta offerta della prestazione lavorativa, nulla era detto in relazione ad un pregresso licenziamento, nè questo aveva formato oggetto di impugnazione.

    3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con cinque motivi, cui hanno resistito il R. e la società Crispy e Milu con controricorso.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo viene dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonchè il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il giudice di appello trascurato di prendere in considerazione la norma di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 4, comma 17, in vigore all'epoca dei fatti di causa, la quale subordinava l'efficacia delle dimissioni del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto alla convalida effettuata presso gli uffici amministrativi nella medesima indicati, ed inoltre per avere omesso di motivare sul fatto dedotto dalla parte ovvero sulla mancata convalida in forma scritta delle eventuali dimissioni.

    2. Con il secondo, viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e L. n. 604 del 1966, art. 2 per avere il giudice di appello respinto la domanda del lavoratore, sul rilievo che non erano state acquisite prove in merito alle modalità di risoluzione del rapporto, in tal modo, peraltro, ponendo le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo allo stesso anzichè in capo al datore di lavoro: il S., infatti, aveva dato dimostrazione dell'avvenuta cessazione del rapporto, non essendo contestata la circostanza della sua risoluzione in data 23 dicembre 2013, con la conseguenza che sarebbe spettato al datore fornire la prova delle dedotte dimissioni, in difetto di tale prova dovendo considerarsi risolto il rapporto per effetto di licenziamento, il quale non poteva che essere stato orale, stante l'assenza di qualsiasi documento che ne comprovasse l'intimazione in forma scritta.

    3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice di appello, affermando che il rapporto di lavoro era cessato per effetto di risoluzione consensuale, pronunciato su una eccezione non prospettata dal datore di lavoro, il quale aveva unicamente...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...