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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Messina, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Nuova Tirrena S.p.A. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni, ha ridotto l'importo riconosciuto alla società Campagna & Ciccolo S.r.l. a titolo di risarcimento del danno subito dal pullman di proprietà della stessa a seguito di sinistro stradale imputato a responsabilità esclusiva del conducente del pullman della ditta Giuntabus, assicurata dalla predetta compagnia, liquidandolo nell'importo di Euro 8.551 per le riparazioni e nell'ulteriore somma di Euro 14.100 per il danno da fermo tecnico, oltre rivalutazione e interessi compensativi.

    Rispetto alla liquidazione operata in primo grado, la Corte ha, tra l'altro, per quel che ancora in questa sede interessa:

    - rapportato il danno da fermo tecnico alla minor durata di 60 giorni lavorativi effettivamente necessari per ripristinare il mezzo, escludendo quindi dal computo l'ulteriore periodo di 59 giorni in cui il veicolo è rimasto inutilmente fermo in officina, considerando, agli effetti di cui all'art. 1227 c.c., comma 2, che tale prolungamento avrebbe potuto essere evitato dalla società appellata con gli opportuni solleciti;

    - escluso del tutto l'esistenza di un danno risarcibile da deprezzamento del bene (invece liquidato equitativamente dal primo giudice nell'importo di Euro 15.493,71), sulla scorta delle conclusioni in tal senso rassegnate dal c.t.u., avuto riguardo alla immatricolazione del mezzo risalente a ben 13 anni prima del sinistro.

    2. Avverso tale decisione Campagna & Ciccolo S.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

    L'intimata compagnia d'assicurazioni non svolge difese nella presente sede.

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione alla statuita riduzione del danno da fermo tecnico, in quanto fondata, in applicazione della norma di cui all'art. 1227 c.p.c., comma 2, sul ritenuto concorso del danneggiato all'aggravamento del danno mai eccepito da controparte nè dedotto a fondamento dell'appello.

    Rileva che la decisione sul punto viola anche l'art. 115 c.p.c., posto che in atti non è mai stata acquisita alcuna prova dell'omessa effettuazione di solleciti da parte della società danneggiata.

    2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte d'appello determinato il danno da fermo tecnico postulando un costo giornaliero di noleggio di un pullman avente le stesse caratteristiche pari a Euro 235,00, in acritica adesione alle conclusioni del c.t.u., a loro volta sul punto apodittiche, basate sulle mere asserzioni contenute nella perizia di parte avversa e senza dar conto delle allegazioni di essa appellante che, sulla scorta di una consulenza tecnica d'ufficio redatta in analoga causa su incarico del Tribunale di Palermo, all'esito di adeguata indagine di mercato, aveva indicato tale costo in quello di Euro 502,86 più Iva.

    3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia infine violazione o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione alla ritenuta insussistenza di un danno da deprezzamento del bene.

    Lamenta che la Corte d'appello ha omesso di dare risposta alle specifiche critiche formulate alle conclusioni del c.t.u., con riferimento alla formula impiegata per determinare il coefficiente di rivalutazione del mezzo e alla determinazione, all'interno di essa, del numero di ore lavorative presuntivamente impiegate per le riparazioni (dato...

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