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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    RILEVATO CHE:

    La Corte d'Appello di Perugia, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, dichiarava la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato in data 15/3/2013 dalla Rossi s.p.a., attualmente Unicar s.p.a. in liquidazione, nei confronti di I.M.. All'esito di una ricognizione del quadro istruttorio delineato in prime cure ed integrato in sede di gravame, la Corte distrettuale riteneva dimostrata la fondatezza degli addebiti ascritti, consistiti nella prolungata assenza dalla sede del lavoratore, promotore di vendita di autoveicoli inizialmente ad enti pubblici e successivamente anche a privati, in assenza di autorizzazione da parte aziendale, e di qualsiasi comunicazione in merito, rimarcando che detto comportamento integrava una delle ipotesi cui l'art. 225 c.c.n.l. di settore, collegava l'applicazione della massima sanzione disciplinare.

    La cassazione di tale decisione è domandata dall' I. sulla base di plurimi motivi.

    Resiste con controricorso la società intimata.

    Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

    Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

    CONSIDERATO CHE:

    1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5,artt. 2119,1218 e 2697 c.c., nonchè dell'art. 225 c.c.n.l. del settore terziario.

    Si lamenta che la Corte distrettuale abbia ritenuto legittimo il recesso datoriale in difetto di una prova rigorosa dell'assenza dal lavoro, il cui onere gravava a carico della parte datoriale, tralasciando di considerare le deposizioni rese da taluni testimoni dalle quali erano emersi fatti incompatibili con l'assenza oggetto di contestazione. La pronuncia impugnata era da ritenersi errata, perchè pervenuta all'accertamento della legittimità del licenziamento in difetto di prova rigorosa dell'assenza ingiustificata...

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