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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    Rilevato che:

    1.1. con ricorso al Tribunale di Roma D.T., dipendente della PR.IM. Promozioni Generali S.p.A., chiedeva che fosse accertata la sussistenza di una condotta mobbizzante da parte della società datrice di lavoro con condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, nella misura di Euro 200.000,00 oltre che accertata la responsabilità della società in ordine all'insorgenza ed alla prosecuzione della malattia da cui era affetta che aveva determinato le sue assenze dal lavoro scaturite, poi, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto, con reintegra nel posto di lavoro e conseguente risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla reintegra ovvero in subordine alla riassunzione o, in mancanza, nella misura delle retribuzioni globali di fatto da determinare per 15/12;

    1.2. il Tribunale rigettava la domanda;

    1.3. la decisione era confermata dalla Corte d'appello di Roma;

    quest'ultima riteneva che non avessero formato oggetto di contestazione le circostanze che, come ritenuto dal Tribunale, non fosse emerso che la D. non aveva fruito con continuazione delle pause pranzo nè era stata umiliata davanti al personale per pause troppo lunghe dovute ad esigenze fisiologiche ed altresì che alle tre contestazioni disciplinati del 14/12/2006, del 16/1/2007 e del 19/1/2007 non avevano fatto seguito sanzioni;

    quanto all'acclarato episodio accaduto in data 10/7/2006 consistito nell'aver l'ing. A., punto di riferimento di tutta l'azienda, accusato la dipendente, davanti ad altri colleghi di non essere in grado di reperire una segretaria usando un tono minaccioso e parole "pesanti" e disponendone l'immediato trasferimento dall'amministrazione alla segreteria, riteneva che lo stesso non potesse integrare una ipotesi di mobbing (perchè solo di...

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