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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di appello di Bergamo, in accoglimento del reclamo proposto da P.L. avverso la sentenza con la quale il giudice del lavoro aveva confermato la ordinanza che aveva riqualificato il licenziamento intimato al P. dalla società Volvo Lastvagnar Aktiebolag, da licenziamento per giusta causa a licenziamento per giustificato motivo soggettivo e rettificato la indennità sostitutiva del preavviso in Euro 25.327,01 in luogo di quella pari a 23.327,01 liquidata con l'ordinanza), in riforma della decisione, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento e condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva quantificata in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nonchè al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Ha respinto il motivo di reclamo attinente alla misura della retribuzione globale di fatto, avanzato dalla società

    1.1. La Corte di merito, per quel che ancora rileva, ha ritenuto l'intimato licenziamento non proporzionato ai fatti addebitati; invero, pur riconoscendo che le frasi profferite dal P. nei confronti della superiore gerarchica R. avevano un indiscutibile carattere ingiurioso, offensivo e di disprezzo ha ritenuto che tale condotta non rivestiva un carattere di gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva, specie sotto il profilo dell'elemento soggettivo; ciò sia in considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari nell'ambito del rapporto di lavoro durato oltre venticinque anni sia in considerazione del fatto che il comportamento del dipendente appariva frutto di momentanea insofferenza verso la collega divenuta suo superiore e risultava ridimensionato, nei suoi connotati di gravità, anche dalla eccessiva insistenza della R. nel cercare in quel frangente un chiarimento che il P. non era disposto a dare.

    1.2. In merito alla tutela applicabile il giudice di appello,...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5. Premesso che dalla ricostruzione fattuale del giudice del reclamo era emersa una condotta solo parzialmente corrispondente a quella contestata in quanto non risultava dimostrato che vi fossero state, come contestato, urla o toni minacciosi, sostiene che la fattispecie concreta andava ricondotta all'ambito della previsione di "insussistenza del fatto" che giustificava l'applicazione della tutela reintegratoria; analogamente sostiene in relazione al rilevato difetto di proporzionalità.

    2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 5 e all'art. 2118 c.c., censurando la decisione per avere ritenuto che la indennità risarcitoria fosse comprensiva anche della indennità sostitutiva del preavviso.

    3. Con l'unico motivo di ricorso incidentale la società Volvo Lastvagnar Aktiebolag deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazione alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7. Assume che nel ritenere il difetto di proporzionalità la sentenza impugnata non aveva considerato il protrarsi dell'aggressione nei confronti della R. che, secondo le deposizioni testimoniali, era durato dal mattino alla pausa pranzo; ciò connotava la condotta del dipendente non come frutto di momentanea insofferenza bensì come vera e propria insubordinazione nei confronti del superiore; sotto altro profilo critica l'applicazione quasi meccanica del principio di graduazione delle sanzioni sotteso all'art. 7 cit. osservando che lo stesso non è da ricollegare solo al numero dei precedenti disciplinari bensì all'obiettiva gravità della condotta.

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