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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso al Tribunale di Benevento del 2009, M.M.A. esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Cecas soc.coop. a r.l. dall'1.1.84 al 30.04.04 con la qualifica di impiegato di 1^ livello di cui al CCNL settore agricoltura; che per il periodo 1.1.84/21.12.92 aveva lavorato presso gli stabilimenti Cecas, ma che dal 21.12.92 al 30.4.04 la prestazione venne svolta presso la G. C. s.r.l., società controllata dalla Cecas, conservando la medesima qualifica, e ciò a mezzo di provvedimento di distacco formalizzato solo in data 13.02.98; di essersi sempre recato al lavoro con la propria autovettura (tranne che nel periodo 1993-1998) senza percepire la relativa indennità, lavorando per 72 ore settimanali senza percepire straordinari o altre indennità; che fin dal 21.12.92 svolgeva mansioni di dirigente, curando personalmente anche gli incassi dai clienti senza percepire indennità di maneggio e provvedendo agli incassi anche della Cecas; che in data 18.05.04 veniva assunto dalla G. C. ed assoggettato al potere gerarchico della C., continuando a svolgere identiche mansioni e orario di lavoro con circa 21 ore settimanali di straordinario; che dal 2004 al 2008, cambiando i vertici societari, il rapporto si incrinava e in data 3.09.2008 gli veniva intimato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo perche i costi del personale venivano ritenuti non più sostenibili dalla società; che tuttavia i bilanci 2007 e 2008 non denunciavano una flessione economica e patrimoniale. Concludeva chiedendo accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato unico e ininterrotto tra esso ricorrente ed entrambe le società convenute in giudizio, con responsabilità solidale di entrambe per i crediti retributivi e contributivi; dichiararsi illegittimo, nullo annullabile o inefficace il licenziamento, con condanna di entrambe le società alla reintegra e al pagamento delle retribuzioni dal...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.- Con il primo motivo il M. denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2000, art. 31 (recte: 2003) e degli artt. 2497 e 2094 c.c..

    Lamenta che la sentenza impugnata escluse erroneamente, nella fattispecie, la sussistenza di un unico centro di imputazione giuridica del suo rapporto di lavoro.

    Il motivo è inammissibile posto che, al di là delle indicate norme di diritto, censura nella sostanza un accertamento di fatto compiuto dalla sentenza impugnata (ed in effetti, esplicitamente a pag. 18 del ricorso, il M. censura in conclusione la motivazione della sentenza impugnata sul punto) nel regime di cui al novellato n. 5 dell'art. 360 c.p.c..

    2.- Con secondo motivo il M. denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè il suo distacco presso la C., indicativo, a suo dire, dell'unicità del gruppo societario.

    Anche tale motivo è inammissibile, mirando a censurare un accertamento di fatto, e la sua valutazione, compiuto dal giudice di merito, che ha peraltro al riguardo evidenziato che tale distacco, per le ragioni puntualmente indicate, era assolutamente inidoneo a dimostrare l'unicità del centro di imputazione giuridica del rapporto.

    3.- Con terzo motivo il M. denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e cioè la valutazione dell'uso promiscuo dei lavoratori e dell'autonomia gestionale della società Colgiovanni, anche con riferimento alla violazione dell'art. 18 Stat. lav. e dell'art. 2094 c.c..

    Anche tale motivo è inammissibile per le stesse ragioni: il ricorrente censura un accertamento di fatto, peraltro congruamente motivato, compiuto dal giudice di merito, sicchè la censura, che infatti ripropone diversi brani di varie deposizioni testimoniali, è in aperto contrasto col novellato n. 5 dell'art. 360 c.p.c., come sopra detto.

    4.- Con il quarto motivo...

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