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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    RILEVATO

    Che con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova, rigettando l'impugnazione proposta da ILVA s.p.a. e dichiarando inammissibile l'appello incidentale dell'INPS relativo alla prescrizione di parte delle pretese, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva per il resto rigettato le due opposizioni a cartelle esattoriali proposte dalla società nei confronti dell'Inps, ritenendo fondate, salvo i periodi prescritti, le pretese iscritte a ruolo relative a somme richieste dall'INPS a seguito dell'accertata illegittimità del collocamento in c.i.g.s. di numerosi lavoratori (per il periodo compreso tra il mese di giugno 1992 ed il marzo 1996);

    che la Corte territoriale ha accertato, in favore dell'Inps, l'efficacia riflessa del giudicato formatosi all'esito del giudizio intercorso tra ILVA s.p.a e 41 lavoratori illegittimamente collocati in CIGS, con consequenziali illegittimità delle erogazioni della relative indennità anticipate dalla datrice di lavoro ed omissione contributiva sulle retribuzioni non corrisposte negli stessi periodi;

    che avverso tale sentenza ILVA s.p.a propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi cui resiste l'INPS, anche quale mandataria di S.C.C.I. s.p.a con controricorso;

    che Equitalia s.p.a. è rimasta intimata.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    Che il primo motivo, riferito a violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 46 (in seguito alla riforma del 2004, divenuto D.P.R. N. 917/A, art. 49, comma 1) derivante dalla mancata considerazione della natura risarcitoria non assoggettabile a contribuzione delle somme riconosciute in forza della declaratoria di illegittimità della CIGS, è infondato posto che questa Corte di cassazione con la sentenza citata dalla Corte d'appello ed altre conformi (Cass. n. 17136 del 2005; n. 25240 del 2014) ha affermato in modo condivisibile che ove il datore di lavoro sospenda illegittimamente il rapporto e collochi i dipendenti in cassa integrazione guadagni questi hanno diritto ad ottenere la retribuzione piena e non già il minore importo delle integrazioni salariali; pertanto, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in dipendenza della suddetta illegittimità costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi (stante l'ampia nozione della stessa ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 12, applicabile "ratione temporis") e tributari (in considerazione della previsione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, secondo cui le indennità a titolo di risarcimento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti);

    che il secondo motivo, riferito al vizio di motivazione derivante dal non aver considerato che, al più, la contribuzione dovuta avrebbe dovuto essere calcolata, a differenza di quanto avvenuto in sede di c.t.u, sulle somme effettivamente riconosciute dal Tribunale di Genova con la sentenza n. 1354 del 1999 ai 41 lavoratori che avevano impugnato il provvedimento di collocazione in CIGS, è pure infondato in quanto, dato atto che come si afferma nella illustrazione del motivo la c.t.u. fu espletata per consentire il calcolo dei contributi ancora dovuti a seguito dei versamenti effettuati dalla società, il rilievo si fonda sull'erroneo implicito presupposto - oggetto del primo motivo - che...

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