l'odierno ricorrente veniva richiesto dalla Findomestic Spa di onorare le rate di un mutuo, che avrebbe contratto per l'acquisto di un computer portatile presso un esercizio di UniEuro Spa. Non avendo contratto alcun mutuo con la società istante, G.E., venuto anche a conoscenza che il suo nominativo era stato segnalato alla banca dati privata C.R.I.F. - diffuso sistema di informazioni creditizie - per non aver pagato delle rate di mutuo, conveniva in giudizio le due società. Contestava, innanzitutto, l'apocrifia delle sottoscrizioni del contratto di mutuo e, conseguentemente, domandava dichiararsi l'inefficacia del contratto nei suoi confronti. Chiedeva, inoltre, ordinarsi la cancellazione dell'annotazione del proprio nome nella banca dati dei cattivi pagatori, e disporsi il risarcimento del danno subito.
Il primo grado del giudizio si svolgeva innanzi al Tribunale di Venezia, che riteneva accertata la non genuinità delle firme apposte a nome del ricorrente sul contratto di mutuo, ed in conseguenza lo dichiarava inefficace nei suoi confronti. Disponeva, inoltre, la cancellazione del nominativo dell'odierno ricorrente dalla banca dati "C.R.I.F.", in cui era stato ingiustificatamente inserito.
Il G. rifiutava, poi, la proposta transattiva di risarcimento del danno mediante liquidazione, da parte delle due società, della somma di Euro 1.200.00, specificando che il danno da lui subito non aveva natura patrimoniale, bensì non patrimoniale.
Il giudice di prime cure, però, affermava nella sua decisione che l'iscrizione del G. al C.R.I.F. non costituiva un atto illecito, trattandosi di segnalazione automatica conseguente alla mancata osservanza dei termini di pagamento. Secondo il Tribunale, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto, al fine di conseguire la cancellazione della segnalazione, produrre all'Istituto finanziatore Findomestic Spa la denuncia penale che questa gli aveva...
1.1 - Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'impugnante contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost., nonchè degli artt. 1223,1226,2043 e 2059 c.c., per avere l'Istituto di credito, sulla base di dati identificativi errati, acquisiti e forniti dalla asserita venditrice UniEuro Spa, effettuato la segnalazione del suo nominativo al C.R.I.F., sebbene egli non fosse affatto un debitore, come è stato accertato in corso di causa, e tantomeno un debitore insolvente. L'erronea "indicazione al pubblico di uno stato di insolvenza", infatti, deve ritenersi condotta "di per sè idonea a ledere l'onore e la reputazione del soggetto che lo subisce" (ric. p. 12). Diversamente, secondo l'odierno ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto aderire a "consolidata giurisprudenza in materia di danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto ad onore e reputazione, che incontestabilmente identifica tale categoria come pregiudizio in re ipsa, il quale non abbisogna di alcuna dimostrazione ulteriore" (ric. p. 10).
2.1. - Il ricorrente lamenta che, accertata la falsità della sottoscrizione del contratto di mutuo, a lui attribuita, la segnalazione del suo nominativo alla banca dati privata C.R.I.F. sarebbe risultata illegittima, e troverebbe causa nella negligenza delle controricorrenti. Dalla descritta condotta illegittima sarebbe derivato un danno all'onore ed alla reputazione dell'impugnante da ristorare, e suscettibile di prova per presunzioni.
UniEuro Spa, che aveva domandato al ricorrente il pagamento delle rate per l'acquisto di un computer portatile, si difende affermando che l'apocrifia delle sottoscrizioni del contratto di mutuo non è stata accertata nel corso del giudizio. Sostiene, inoltre, che se, come afferma lo stesso ricorrente, il danno non gli sarebbe derivato dall'iscrizione al C.R.I.F. in sè, bensì dall'erronea comunicazione...
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