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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    La Corte d'Appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia del giudice di prima istanza, rigettava la domanda proposta da F.M. nei confronti di Omnia Service Locri società cooperativa a r.l. volta a conseguire declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato in, data 26/10/2011 e la reintegra nel posto di lavoro con gli effetti risarcitori sanciti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, nella versione di testo applicabile ratione temporis.

    La Corte distrettuale, in via di premessa, deduceva che la ricorrente era stata assunta con contratto part time a tempo indeterminato dalla società Cooperativa, aggiudicataria dell'appalto per il servizio di pulizia presso il Comune di Locri, ed era stata successivamente licenziata all'esito della cessazione di detto contratto di appalto.

    Proseguiva, quindi, argomentando che, nello specifico, la tematica del licenziamento di personale conseguente alla cessazione di un appalto era da inquadrare nella categoria del giustificato motivo oggettivo, insindacabile dovendo reputarsi la scelta imprenditoriale di riduzione del personale ove accertata la serietà e non pretestuosità della decisione di parte datoriale. Prospettava altresì come incontroversa fra le parti la circostanza dell'esistenza di altri cantieri presso i quali la società impiegava i propri dipendenti; deduceva, tuttavia, che la società (tardivamente costituitasi in primo grado), aveva adeguatamente allegato - e documentato mediante il prospetto degli orari di lavoro - che i servizi di pulizia affidatile presso tali cantieri, riguardavano un monte ore attualmente diminuito con la precisazione che tali dati non erano stati, poi, oggetto di contestazione da parte della lavoratrice la quale, neanche in sede di gravame, aveva indicato in quali cantieri la reintegra sarebbe stata possibile.

    In definitiva, ritenuto che, ai fini dello scrutinio di una possibilità di reimpiego non poteva ritenersi...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, degli artt. 1175,1375 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

    Ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto non violato l'obbligo di repechage da parte datoriale, sul rilievo della allegazione di fatti positivi in ordine alla insussistenza di residui posti per mansioni equivalenti a quelle svolte dalla lavoratrice, e del mancato apporto collaborativo, da parte di quest'ultima, in ordine alla indicazione di ulteriori posti di lavoro nei quali poter essere utilmente ricollocata. Richiama al riguardo il più recente orientamento di legittimità secondo cui in materia di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repechage del lavoratore licenziato in quanto requisito costitutivo della legittimità del recesso con esclusione di un onere di allegazione da parte di quest'ultimo.

    2. Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, degli artt. 1175,1375,2697 e 2729 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    Si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibili le richieste istruttorie formulate dalla società, tardivamente costituitasi in primo grado nel contempo inserendo nella dinamica processuale, le allegazioni della resistente in ordine all'impossibilità di "ripescaggio", per mancanza di assunzioni successive al licenziamento e saturazione di personale nei diversi cantieri, così incorrendo in evidente contraddizione logico - giuridica.

    Inoltre si deduce che la circostanza che la lavoratrice fosse in soprannumero nel cantiere della reintegra d'urgenza, non sia stata provata dalla...

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