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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Con la sentenza n. 5779/2015 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del 14.1.2014 emessa dal Tribunale della stessa città con la quale era stata respinta la domanda proposta da T.P., ex dipendente Unipol con qualifica di funzionario di terzo grado, volta ad ottenere l'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore in data 26.9.2011 ed il suo annullamento, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento del danno, in misura pari alle mensilità di retribuzione maturate dalla data del ricorso fino alla data di riammissione in servizio.

    2. A fondamento del decisum la Corte territoriale ha rilevato che: a) la contestazione disciplinare, intervenuta dopo 45 giorni, era tempestiva avendo riguardo alla data della effettiva e certa conoscenza dei fatti, al periodo feriale intercorso e alla complessità della organizzazione aziendale; b) la sanzione irrogata era proporzionata rispetto ai fatti contestati; c) la problematica sulla illegittimità dei controlli volti dalla agenzia investigativa, in violazione della L. n. 300 del 1970, artt. 2,3, e 4, era una questione nuova perchè prospettata per la prima volta in appello e, comunque, infondata perchè l'attività investigativa era finalizzata non all'accertamento delle modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa, bensì alla verifica se il dipendente si fosse assentato, senza giustificato motivo o permesso dal luogo di lavoro.

    3. Avverso questa sentenza T.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

    4. Ha resistito con controricorso la società.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'art. 77 c.p.c., per non avere i giudici di merito rilevato cha sia la procura alle liti contenuta nella memoria difensiva di primo grado che la procura alle liti contenuta nella memoria difensiva di secondo grado della società erano nulle in quanto furono rilasciate da soggetti privi di validi poteri rappresentativi, senza spendita dei relativi poteri rappresentativi e senza produzione in giudizio di documenti attestanti la sussistenza di tali poteri.

    2. Con il secondo motivo il T. sostiene la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'art. 437 c.p.c., per la ritenuta novità, da parte della Corte territoriale, della questione processuale riguardante la inutilizzabilità della relazione investigativa a mente degli artt. 2 e 3 St. Lav., nonchè la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., essendo stata ritenuta, sempre dalla Corte distrettuale, non rilevabile di ufficio la questione di una prova vietata dalla legge.

    3. Con il terzo motivo si censura l'ingiustizia della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3 e 4 dello St. lav. in ordine al controllo a distanza del lavoratore nonchè degli artt. 2104 e 2106 c.p.c., e consequenziale ulteriore violazione della regola di giudizio del'onere della prova ex art. 2697 c.c., circa l'impiego di indagini svolte da agenzie investigative.

    4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) per violazione delle norme sul principio dispositivo (artt. 99 e 115 cpc), del libero convincimento (art. 116 c.p.c.), della regola generale della tassatività del catalogo dei mezzi di prova nonchè degli artt. 244 e 257 bis cpc in uno alla illegittimità della stessa per violazione e falsa applicazione (art. 360...

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