Che la Banca Antonveneta s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza emessa il 20.12.07 dal Tribunale di Roma che aveva dichiarato il diritto del suo dipendente B.P. al ripristino dell'assegno mensile ad personam (pari ad Euro 242,73), precedentemente goduto presso la BNA (Banca Nazionale dell'Agricoltura) poi incorporata da Antonveneta, condannando quest'ultima al pagamento della complessiva somma di Euro 8.384,19, oltre accessori di legge.
Che con sentenza depositata il 9.11.2011, la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame.
Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso La Banca Antonveneta, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste il B. con controricorso. La Procura Generale ha presentato requisitoria scritta.
Che con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2077,2112 e 2697 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), lamentando che la sentenza impugnata non aveva minimamente esaminato quanto dedotto dalla Banca, e cioè che l'assegno ad personam rientrava nel trattamento di cui al c.c.n.l. di categoria e non fu oggetto di pattuizione individuale col lavoratore (tanto da potersi ritenere erogato "intuitu personae" e non riassorbibile); che comunque gli accordi di fusione prevedevano solo la conservazione, con assorbimento, dei trattamenti retributivi percepiti e di quelli maggiori rispetto a quanto corrisposto dalla Banca incorporante; che seppure l'art. 2077 c.c., comma 2, stabilisce che le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai lavoratori, nella specie doveva considerarsi che, dovendo valutarsi i trattamenti economici complessivi, non vi era dubbio che quello erogato al B. dopo l'incorporazione era più favorevole, complessivamente, di quello erogato in precedenza, mentre il lavoratore avrebbe dovuto provare che l'assegno ad personam goduto presso la BNA si poneva al di fuori del trattamento retributivo ivi percepito e non era dunque soggetto a riassorbimento.
Che il motivo è fondato, avendo la sentenza impugnata semplicemente e contraddittoriamente ritenuto per un verso che il riconoscimento dell'assegno ad personam derivava da "un accordo individuale esplicitato nella lettera di assunzione", senza chiarirne affatto il contenuto e limitandosi a tale mera asserzione, ed in particolare gli elementi da cui poteva ritenersi trattare di assegno non riassorbibile in quanto erogato "intuitu...
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