La Corte d'appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale con la quale il primo giudice aveva accolto le opposizione proposte dalla soc SOGEI avverso i decreti ingiuntivi, emessi su istanza di V.P., A.A., C.C., F.F., G.G., M.P., R.S. e RO.Cl., con i quali era stato ingiunto alla società il pagamento di Euro 12.256,17 a favore di ciascuno dei ricorrenti, a titolo di retribuzioni per il periodo agosto 2009/febbraio 2010.
La Corte territoriale ha esposto che i decreti ingiuntivi erano basati sulla sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l'interposizione fittizia di manodopera nell'appalto di servizi tra la soc SOGEI e la soc COS, con conseguente riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato dei ricorrenti con la prima società; che la SOGEI non aveva ottemperato all'ordine di ripristino del rapporto di lavoro e che, pertanto, i ricorrenti ritenevano di avere diritto alle retribuzioni maturate, e non solo al risarcimento del danno, dalla messa in mora della società.
Secondo la Corte d'appello doveva, invece, essere confermato l'orientamento in base al quale si era affermato che l'obbligazione retributiva poteva sorgere solo a fronte della prestazione lavorativa, costituendo l'erogazione del trattamento economico, in mancanza di lavoro,un'eccezione necessariamente oggetto di un'espressa previsione di legge o di contratto. La Corte ha rilevato, altresì, che la qualificazione in termini risarcitori,e non retributivi,dell'obbligazione che gravava sul datore di lavoro, nell'ipotesi di accertata continuità giuridica del rapporto e di difetto della prestazione lavorativa, era stata costantemente affermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte in riferimento a molteplici fattispecie assimilabili al caso di esame.
La Corte d'appello ha, quindi, concluso...
1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "la violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4", in quanto la Corte territoriale, dopo aver individuato correttamente la richiesta dei ricorrenti come adempimento e non come risarcimento del danno, avrebbe osservato, erroneamente, che "quand'anche la domanda potesse essere esaminata anche sotto il diverso profilo del diritto al risarcimento del danno (...) non potrebbe trovare accoglimento, per effetto della detraibilità, dal danno sofferto, delle somme (di pari importo a quelle reclamate) ricevute nel periodo a titolo di retribuzione dalla società appaltatrice".
Osservano, infatti, che,quanto meno per la ricorrente V.P., la SOGEI non aveva prodotto le busta paga poichè la stessa era disoccupata e,pertanto, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato nei suoi confronti un principio di diritto afferente ad altra fattispecie, così risultando viziata di nullità, sia la sentenza,sia il procedimento.
2. Con il secondo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1453 e 1460 c.c., nonchè dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè vizio di motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.
- Lamentano che erroneamente la Corte territoriale aveva fatto riferimento, per affermare che la retribuzione era sempre legata alla prestazione lavorativa, al precedente di questa Corte n. 19470/2008 (rectius 19740/2008). Osservano che nella citata sentenza, in relazione alla cessione di ramo d'azienda, era stato "condivisibilmente affermato" che l'obbligazione retributiva,connessa al rapporto di lavoro,deve essere adempiuta, ma non due volte dallo stesso datore di lavoro, mostrando di dare continuità...
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