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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Il giudice del lavoro del Tribunale di Macerata dichiarò la decadenza dall'azione ai sensi della L. n. 438 del 1992, art. 4, e l'inammissibilità della domanda di S.L. ad ottenere, nell'interpretazione del giudice, il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità a decorrere dal primo giugno 1995 e la condanna dell'INPS al pagamento della somma di Euro 46.697,52. Con sentenza del 28/6/12, la Corte d'appello di Ancona, nel rigettare l'impugnazione della S., ha osservato che la domanda non era stata qualificata correttamente in quanto si trattava di richiesta di risarcimento del danno scaturito da errata comunicazione dei dati essenziali dell'estratto conto assicurativo con valore certificativo ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 54; nonostante l'erronea qualificazione, l'appello era comunque infondato giacchè non vi era prova del danno asseritamente patito posto che al tempo della presentazione della domanda la ricorrente era ancora in attività lavorativa dipendente e, quindi, difettava un requisito essenziale per il riconoscimento del diritto. Peraltro, dalla disamina della consulenza tecnica espletata la Corte aveva ravvisato un periodo di scopertura contributiva compreso tra il primo settembre 1975 ed il 31.12.1976 che non rendeva integrato il requisito richiesto dalla L. n. 335 del 1995, all'epoca della comunicazione in oggetto.

    Per la cassazione della sentenza ricorre S.L. con un solo motivo.

    L'Inps ha depositato procura speciale.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. La ricorrente propone con un unico motivo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., nonchè la violazione degli artt. 1218,1176,1223 e 1226 c.c., in quanto oggetto dell'appello sarebbe stata esclusivamente l'errata qualificazione della domanda da parte del primo giudice, mentre in punto di merito non era stata formulata alcuna censura (neppure dall'INPS), di modo che arbitrariamente la Corte d'appello avrebbe esaminato gli aspetti concernenti l'esistenza della responsabilità e della quantificazione del danno. Contesta, inoltre, a correttezza in fatto delle circostanze accertate dalla Corte a proposito del calcolo dei contributi.

    1. Il motivo va rigettato. La ricorrente sostiene che la comunicazione dell'Inps del 15 ottobre 1996, che espresse il diniego alla domanda di concessione della l'estensione sul rilievo del mancato raggiungimento del numero dei contributi necessario, abbia valore certificativo e l'erroneità dei dati ivi contenuti, che il giudice di primo grado aveva accertato a seguito di c.t.u. seppure contraddittoriamente avesse poi dichiarato la parte decaduta, esporrebbe l'Inps al risarcimento del danno procurato all'interessata per violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., oltre che della L. n. 88 del 1989, art. 54, essendo unici elementi costitutivi della domanda risarcitoria l'erroneità dei dati comunicati e l'imprescrittibilità del diritto a pensione.

    3. Va rimarcato che la sentenza impugnata ha fondato la decisione sulla considerazione che: a) oggetto della domanda fosse, essendo solo incidentale l'accertamento dell'obbligo dell'Inps di corrispondere la pensione di anzianità, la richiesta di risarcimento del danno da errata comunicazione dei dati essenziali dell'estratto conto assicurativo ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 54; b) pur così qualificata la domanda, la stessa fosse infondata per mancanza di prova del danno risarcibile in quanto vi era stata...

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