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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 9 ottobre 2012, ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva accertato che C.S., quadro direttivo di secondo livello, era stato assegnato a mansioni inferiori dal maggio 2005 all'ottobre 2008 e condannato la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa al pagamento di 40.000,00 Euro, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno, e, su specifico gravame del lavoratore sul punto, ha parzialmente riformato la prima pronuncia riconoscendo che le dimissioni rassegnate il 6 ottobre 2008 dal dipendente in conseguenza del perpetuarsi del demansionamento erano sorrette da giusta causa.

    2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con sei motivi. Ha resistito il C. con controricorso.

    Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., di norme della contrattazione collettiva per i Quadri Direttivi ed il personale delle Aree Professionali dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali, nonchè della L. n. 190 del 1985, art. 2, comma 1, per avere la Corte territoriale ritenuto l'intervenuta dequalificazione del C. a partire dal 1 maggio 2005 sino al 6 ottobre 2008. Si sostiene che il sindacato giudiziale debba essere limitato al solo confronto oggettivo tra le mansioni svolte dal lavoratore prima e dopo il loro mutamento, sulla scorta delle classificazioni del CCNL applicabile, al fine di accertare l'equivalenza delle stesse, mentre i giudici del merito avrebbero valorizzato elementi del tutto estranei, "quali la ritenuta temporaneità dell'assegnazione e la pretesa mancanza di specifica preparazione professionale dei lavoratori sottoposti". Si lamenta altresì che sarebbe anche stata erroneamente interpretata la contrattazione collettiva ed aziendale di riferimento.

    Con il secondo motivo si denuncia "insufficiente motivazione" ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere "la Corte di Appello di Genova omesso di accertare il contenuto delle mansioni svolte dal Signor C. nel periodo dal 16 ottobre 2006 al 6 ottobre 2008, nonchè le modalità del loro svolgimento".

    I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla modifica in peius delle mansioni assegnate al lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., nella formulazione all'epoca vigente, come accertata in entrambi i gradi di merito, non possono trovare accoglimento.

    Essendo manifesta l'inammissibilità del secondo mezzo - atteso che lamenta una "insufficiente motivazione" non più sindacabile da questa Corte nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come rigorosamente interpretato...

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