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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso al Tribunale di Roma, No.Fr. deduceva di avere lavorato alle dipendenze del Panificio L. s.r.l.; di essere stato collocato in mobilità in data 30.9.99 sul presupposto determinato dall'erronea indicazione dell'INPS che fosse sufficiente un periodo di 18 mesi per la maturazione del requisito di 35 anni di contribuzione per la pensione di anzianità; di avere quindi sottoscritto un atto transattivo con rinuncia ad impugnare il licenziamento; che la domanda di pensione presentata il 5.2.01 era stata respinta per non avere egli perfezionato i requisiti richiesti; che per un calcolo erroneo della posizione contributiva da parte dell'INPS, il periodo di mobilità non era sufficiente per conseguire il diritto a pensione.

    Deduceva che la società si era rifiutata in data 14.6.2001 di richiedere, come proposto dal No., un prolungamento del trattamento di mobilità; di essere stato quindi costretto al versamento della contribuzione volontaria per la copertura assicurativa necessaria, con un esborso di Euro 8.954,38.

    Assumeva la responsabilità della società per avere illegittimamente inserito il lavoratore nelle liste di mobilità un periodo inferiore a quello spettante, in violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 e, comunque, per avere rifiutato di estendere il periodo di collocamento in mobilità oltre i diciotto mesi e fino al massimo consentito dalla L. cit. art. 7; la responsabilità dell'INPS per aver fornito erronee informazioni sulla sua posizione assicurativa.

    Chiedeva dunque la condanna delle parti resistenti, in via alternativa o solidale, al risarcimento del danno commisurato alla somma pagata per la contribuzione volontaria oltre alle retribuzioni non percepite per il periodo dal 20.5.01 al 1.4.03, oppure, in via alternativa e subordinata, alla relativa indennità di mobilità per il medesimo periodo oppure alla diversa somma determinata in via...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4,5,7,16 e 24; della L. n. 300 del 1970, art. 18; degli artt. 1362,1372,2113 e 2697 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

    Lamenta che la sentenza impugnata ritenne, sulla base della transazione 23.2.98, esservi stata una nuova assunzione in data 12.3.98, sicchè la durata dell'ultimo rapporto non superava i 18 mesi, senza considerare che il rapporto lavorativo con la L. aveva avuto, nella sostanza, durata ben maggiore, come del resto risultava dalla somma riconosciutagli in sede transattiva, corrispondente al risarcimento massimo, spettante, ai sensi della L. n. 108 del 1990, ai lavoratori con anzianità di servizio superiore ai venti anni.

    Lamenta inoltre che la sentenza impugnata non considerò che il licenziamento non aveva rispettato i criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991.

    Il motivo è infondato.

    Deve preliminarmente osservarsi che la questione del mancato rispetto dei criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991 non risulta esaminata e neppure devoluta al giudice di appello, sicchè sarebbe stato onere del ricorrente provare in quale sede, in quali termini e quando essa venne sottoposta ritualmente nel giudizio di merito ed al giudice del gravame. Per il resto occorre osservare che la transazione liberamente sottoscritta dal lavoratore, e comunque non impugnata, prevedeva chiaramente una assunzione ex novo dal 12.3.98, restando del tutto irrilevante la somma in quella sede (convenzionalmente) corrisposta, tanto più ai fini di poter derogare al dettato di cui alla L. n. 223 del 1991 in tema di mobilità e relativo periodo (non maggiore di quello di cui all'anzianità di servizio maturata presso l'impresa che ha attivato...

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