1. La s.p.a. Ge Medical Systems Italia ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. (OMISSIS) e la s.p.a. Unicredit (incorporante di Unicredit Corporate Banking s.p.a.), avverso la sentenza del 3 settembre 2014, con cui la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato, per quanto ancora interessa, il suo appello principale contro la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Verona il 13 febbraio 2012.
Con quella sentenza era stata parzialmente accolta la domanda introdotta da essa ricorrente, per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un credito della (OMISSIS) nei confronti dell'Unicredit, a seguito di dichiarazione negativa resa da quest'ultima all'udienza per la dichiarazione del terzo nella procedura di pignoramento presso terzi introdotta dalla stessa ricorrente contro la (OMISSIS) e presso Unicredit, quale terza debitrice della medesima.
2. La vicenda, in relazione alla quale venne a suo tempo introdotto il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, si è articolata come segue.
In forza di titolo esecutivo giudiziale, rappresentato da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della (OMISSIS), riguardo al quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., la qui ricorrente notificava un atto di pignoramento presso terzi alla medesima, quale debitrice diretta, e ad Unicredit Corporate Banking s.p.a., quale terza debitor debitoris, rispettivamente in data 13 luglio 2010 e in data 23 giugno 2010.
Il credito pignorato dalla qui ricorrente riguardava la debenza delle somme di cui la debitrice esecutata (OMISSIS) era risultata assegnataria con ordinanza del 16 giugno 2010, emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Verona nell'ambito della procedura esecutiva r.g.e. n. 599 del 2010, introdotta dalla stessa (OMISSIS) contro la qui ricorrente e nella quale Unicredit Corporate Banking aveva assunto la veste di...
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce testualmente: "Sull'esistenza del credito pignorato. Violazione dell'art. 115 c.p.c., artt. 2697,2721,2724,2726 e 2729 c.c." e, quindi, si illustra separatamente la "violazione dell'art. 115 c.p.c.", la "violazione dell'art. 2697 c.p.c." e, quindi, quella degli artt. 2721,2724,2726 e 2729 c.c.".
1.1. La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è argomentata adducendo che la Corte territoriale l'avrebbe commessa mal valutando le risultanze probatorie relative: a) al tenore generico della dichiarazione negativa resa dalla terza debitrice all'udienza del 22 settembre 2010 per la dichiarazione da rendersi sull'esistenza della sua posizione debitoria, là dove essa aveva sostenuto genericamente di avere provveduto a versare alla (OMISSIS) s.r.l. l'importo di Euro 220.951,00 in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Verona, "senza nulla precisare sui tempi e sulle modalità di tale adempimento": si sostiene che "l'estrema genericità della dichiarazione (....) avvalorava, e avvalora, l'ipotesi che al momento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (....) la terza pignorata non avesse ancora adempiuto la riconosciuta obbligazione nei confronti di (OMISSIS) s.r.l."; b) al tenore della comunicazione del 23 giugno 2010, in cui la Banca aveva dichiarato di avere provveduto al pagamento emettendo un assegno circolare.
Senonchè, al di là del fatto che, a parte il riferimento alla "estrema genericità", l'illustrazione non contiene alcuna specifica attività assertiva, tesa a dimostrare come e perchè le ricordate emergenze probatorie sarebbero state mal valutate, il che rende la censura priva di specificità (requisito necessario anche per il motivo di ricorso per cassazione: da ultimo Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017), tanto che, dopo le ricordate affermazioni si asserisce solo che "contrariamente a quanto...
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