1. Con ricorso depositato il 9 marzo 2010 C.C.M., nata in (OMISSIS) e cittadina italiana, adì il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'inefficacia e, in ogni caso, l'illegittimità del licenziamento intimatole il 5 ottobre 2006 dall'Ambasciata della Repubblica dello Zambia presso la Repubblica Italiana, avente sede in Roma, alle cui dipendenze aveva cominciato a lavorare il 3 dicembre 2004, per essere poi assunta il 6 gennaio 2005 con contratto a tempo indeterminato e inquadramento nel livello A2 del CCNL dei dipendenti di Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali.
La ricorrente, in particolare, precisava che il licenziamento le era stato comminato il giorno in cui era rientrata al lavoro dopo il parto e chiedeva che: a) le venisse applicata la tutela reale; b) l'Ambasciata fosse condannata anche al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione; c) comunque la datrice di lavoro fosse condannata a corrisponderle la somma di Euro 34.223,84, in base alle ragioni e ai conteggi specificati in atti; d) la datrice di lavoro fosse altresì condannata a risarcirle i danni da mobbing che aveva subito, per essere stata oggetto nell'ambiente di lavoro di una "capillare" azione denigratoria, dal momento in cui era stata costretta, con l'inizio della gravidanza a rischio, ad astenersi dal lavoro "ante partum", a partire dal 17 gennaio 2006.
2. L'Ambasciata dello Zambia si costituiva in giudizio tardivamente e la sua istanza di rimessione in termini veniva respinta dal Tribunale adito.
3. Con sentenza n. 18362/2011 - esaminabile in questa sede, dato il tipo di censure proposte - il Tribunale stesso, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava l'illegittimità del licenziamento, perchè...
1 - Profili preliminari.
1. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità del secondo motivo, in quanto - come si rileva anche nel controricorso le relative censure risultano prospettate in modo non conforme all'art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo l'11 settembre 2012 e precisamente il 18 giugno 2015. In base alla novella la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928). Evenienze che non si verificano nella specie.
Come precisato da queste Sezioni Unite (vedi, per tutte: sentenze 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054) nei giudizi per cassazione assoggettati ratione temporis alla nuova normativa, la formulazione di una censura riferita al n. 5 dell'art. 360 cit. che replica sostanzialmente il previgente testo di tale ultima disposizione - come accade nella specie - si palesa inammissibile alla luce del nuovo testo della richiamata disposizione, che ha certamente escluso la valutabilità della "insufficienza" della motivazione, limitando il controllo di legittimità all'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", "omesso esame" che non costituisce nella specie oggetto di censura.
2 - Sintesi delle censure.
2. Il ricorso è articolato in tre motivi, a parte il secondo motivo di cui si è detto sopra:
2.1. con il...
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