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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1)Con il ricorso di primo grado gli attuali ricorrenti, operatori ecologici dipendenti della società Ecosistem, avevano chiesto che venisse accertato il loro diritto al passaggio immediato alle dipendenze della società Senesi spa subentrata dal mese di maggio 2011 in qualità di impresa appaltatrice nella gestione del servizio integrato dei rifiuti ai sensi dell'art.6 del c.c.n.l. del settore, in luogo della Ecosistem. Il ricorso veniva depositato il 21 novembre 2012, senza essere preceduta da alcuna impugnazione stragiudiziale.

    2) Il Tribunale di Napoli, accogliendo l'eccezione preliminare della società Senesi, respingeva il ricorso ritenendo che si fosse realizzata la decadenza ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4 in assenza di tempestiva impugnazione entro 60 giorni.

    3)La Corte d'Appello napoletana ha confermato la sentenza, ritenendo che anche in caso di cambio di gestione dell'appalto e quindi di passaggio dei lavoratori all'impresa aggiudicatrice del nuovo appalto, la conseguente azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante rientrasse nella fattispecie di cui alla L. n. 183 citata, art. 32, in particolare nell'ipotesi di cui alla lett. d) di tale art., trattandosi di una domanda diretta ad accertare e comunque a costituire il rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto diverso dal precedente titolare del rapporto.

    4) Ha poi la Corte confermato la sentenza di I primo grado anche con riferimento al "dies a quo" per il computo del termine di decadenza di 60 giorni per l'azione giudiziaria, individuato nel giorno della avvenuta comunicazione del licenziamento da parte dell'impresa datrice di lavoro che cessava il contratto d'appalto.

    5) In via subordinata la Corte ha ritenuto che la fattispecie avrebbe potuto anche ricondursi all'ipotesi di cui alla lettera c) 4 comma...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    7)I ricorrenti hanno lamentato la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4 e della L. n. 604 del 1966, art. 6 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in particolare essi lamentano un'errata interpretazione da parte della Corte territoriale che, riconducendo la fattispecie del passaggio di appalto a quelle previste delle lettere c) e soprattutto d) dell'art. 32 citato, ha accertato la decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 come modificato dalla citata L. n. 183 del 2010, art. 1 estesa anche alle ulteriori ipotesi di cui all'art. 32 citato, comma 4.

    8)In particolare i ricorrenti lamentano che la Corte non abbia valutato che la disposizione in esame sarebbe applicabile soltanto in presenza di una risoluzione espressa del rapporto di lavoro o comunque di un atto che presupporrebbe una manifestazione formale di volontà datoriale che viene fatta oggetto di impugnativa. In assenza di tale manifestazione non vi sarebbe, secondo parte ricorrente, alcun atto da impugnare al quale possa essere collegato il termine di decadenza.

    9) Secondo parte ricorrente la Corte non avrebbe considerato che nell'impugnativa del contratto a termine o del contratto di cessione dei contratti di lavoro o nel caso di impugnativa del contratto di somministrazione illecita o fraudolenta vi sarebbe pur sempre e comunque un rimedio impugnatorio esperito dal lavoratore, che il legislatore intende contenere in termini certi e ben scadenzati, mentre nel caso in esame non vi sarebbe alcuna risoluzione impugnata, nè un atto espresso proveniente dal datore di lavoro, ma un'azione mirata a far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro per l'operare automatico di una clausola contrattuale, l'art. 6 del ccnl del settore che disciplina i cambio di appalto. In ogni caso, secondo i ricorrenti, la fattispecie di cui all'art. 32, comma 4 citato, lett. d), avrebbe il...

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