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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Con sentenza pubblicata il 27.7.12 la Corte d'appello di Napoli, in totale riforma della sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Nola e in accoglimento della domanda L. n. 300 del 1970, ex art. 28 proposta da FIOM-CGIL, Comprensorio territoriale di (OMISSIS), ha dichiarato il carattere antisindacale del comportamento di Alenia Aeronautica S.p.A. consistito nel rifiuto della richiesta di assemblea retribuita avanzata da FIOM-CGIL per la data del 17 ottobre 2002. Per l'effetto, ha ordinato alla società la cessazione di tale condotta e la rimozione di ogni suo effetto o conseguenza economica e normativa.

    2. Hanno statuito i giudici d'appello che, sebbene il combinato disposto della L. n. 300 del 1970, artt. 19 e 20 attribuisca alle rappresentanze sindacali aziendali (qui di seguito, anche, r.s.a.) di cui allo stesso art. 19, come organismi distinti dai singoli dirigenti sindacali che le compongono, la legittimazione a chiedere assemblee retribuite dei lavoratori, nondimeno l'autonomia contrattuale collettiva ben può prevedere organismi di rappresentanza, quali le rappresentanze sindacali unitarie (qui di seguito, anche, r.s.u.) di cui all'accordo interconfederale 20.12.1993, diversi da quelli del cit. art. 19 e attribuire loro prerogative sindacali (come il diritto di indire assemblee retribuite) non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a. (fermo restando il limite di non introdurre ingiustificate posizioni differenziate a favore d'una data organizzazione sindacale quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro).

    3. Per la cassazione della sentenza ricorre Alenia Aermacchi S.p.A. (già Alenia Aeronautica S.p.A. che, con effetto dal 1.1.2010 ha incorporato Alenia Aeronavali S.p.A.) affidandosi a tre motivi.

    4. FIOM-CGIL, Comprensorio territoriale di (OMISSIS), resiste con controricorso.

    5. Con ordinanza interlocutoria n. 24443/2016, la sezione lavoro ha...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 7 dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993 e della L. n. 300 del 1970, artt. 19 e 20, là dove la sentenza impugnata, dopo avere ripercorso i due fondamentali indirizzi formatisi in tema di interpretazione dell'art. 20 cit., fa riferimento alla pronuncia n. 1895/2005 di questa S.C., secondo cui non può escludersi che il singolo componente della rappresentanza sindacale unitaria possa indire l'assemblea dei lavoratori L. n. 300 del 1970, ex art. 20, poichè l'autonomia contrattuale può prevedere organismi di rappresentatività sindacale in azienda - quali le r.s.u. dell'accordo interconfederale del 20.12.1993 - diversi rispetto alle r.s.a. di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e può assegnare prerogative sindacali (quali il diritto di chiedere l'assemblea) non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a. medesime.

    La conclusione cui perviene la sentenza è che in questo sistema, per impedire l'uso poco responsabile del diritto di indire l'assemblea, è stato stabilito che le riunioni possano essere convocate dalle r.s.a. - cui sono subentrate le r.s.o. - congiuntamente o singolarmente e che sulla stessa linea si pone l'art. 4 dell'accordo interconfederale del 13.12.1993.

    Obietta, invece, la società ricorrente che tale esito interpretativo non è conforme al tenore letterale nè del citato accordo interconfederale nè della L. n. 300 del 1970, art. 20, atteso che, nella logica statutaria, ogni r.s.a. è dotata di una propria soggettività destinata, in ipotesi di unificazione delle singole r.s.a. in un organismo che le inglobi, a dissolversi in quella del nuovo organismo; pertanto - prosegue il ricorso - il punto focale è valutare se la creazione d'un nuovo organismo rappresentativo come le r.s.u. implichi la perdita di soggettività delle sigle che lo compongono o, se, viceversa, le stesse...

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