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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    P.D. venne assunto dalla società coop. Adriatica a r.l. in data 16.7.01 e prestò servizio presso la Ipercoop di San Benedetto del Tronto (nel quale erano occupati più di quindici dipendenti) con orario a tempo pieno, con qualifica di addetto al ricevimento merci. Con lettera del 17.8.11, la società dispose la sua sospensione cautelare con effetto immediato e fino alla conclusione del procedimento disciplinare contestandogli quanto segue: "Lei, in data (OMISSIS), alle ore 14,15 circa, dopo aver terminato il Suo turno di lavoro, mentre si apprestava a uscire dall'area vendita dell'Ipermercato San Benedetto per dirigersi verso gli spogliatoi è passato dalle barriere antitaccheggio poste vicino al centralino, facendo suonare le stesse. A quel punto ci risulta che gli addetti alla vigilanza siano intervenuti per un controllo. Da tale controllo effettuato all'interno del centralino, è emerso che all'interno della tasca del gilet della Sua divisa era occultata una confezione singola di Caffè Segafredo Zanetti intermezzo, referenza posta in vendita presso l'Ipermercato San Benedetto, della quale non ha prodotto alcun scontrino fiscale. Tal referenza è posta in vendita all'interno dell'Ipermercato o in una confezione doppia del valore complessivo di 4,46 Euro o in una confezione quadrupla del valore complessivo di 8,25 Euro. E' emerso quindi che Lei abbia prelevato dal punto vendita e portato all'esterno dello stesso, senza averla regolarmente pagata alla cassa e, comunque, non accompagnata da regolare scontrino fiscale di acquisto, una confezione singola di Caffè Segafredo Zanetti intermezzo".

    Il P. si giustificava deducendo di aver rinvenuto una confezione doppia di detto caffè, di cui una rotta e destinata ad essere gettata. Avendo le mani occupate da altri prodotti da riporre, unitamente alla detta confezione ormai singola di caffè, in apposito carrello (destinato alla beneficienza), esponeva di aver...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 30, oltre ad omessa motivazione sull'applicabilità della detta disposizione e della contrattazione collettiva.

    Lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove, violando la norma invocata, non aveva considerato che l'art. 176 del c.c.n.l. di categoria, così come le norme del Regolamento aziendale, prevedevano il licenziamento per giusta causa in caso di appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi.

    2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 c.c.; L. n. 604 del 1966, art. 3; artt. 176, 191 e 193 del c.c.n.l. per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, e dei capitoli 19, punti 8, 9 e 10; cap. 20 n. 11 e cap. 27 del Regolamento interno del Supermercato.

    Lamenta che la sentenza impugnata, pur ritenendo provato il tentativo di furto contestato, ritenne di dover escludere la legittimità del licenziamento per la particolare tenuità del danno, per la totale assenza di procedimenti disciplinari, senza considerare il particolare dolo della condotta e cioè che per appropriarsi della confezione di caffè singola fu necessario danneggiare (aprire) la confezione doppia.

    3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), consistente nella specifica gravità del comportamento del lavoratore.

    3.1- I primi due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

    Occorre infatti evidenziare che della L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 3, stabilisce che nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di...

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