La Corte di Appello di MILANO con sentenza in data 14 luglio - 17 settembre 2010, decidendo sul gravarne interposto da G.M., S.A. e M.C. nei confronti della FONDAZIONE Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano " V.G.", avverso la pronuncia del g.d.l. della stessa sede, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la convenuta appellata FONDAZIONE ed i ricorrenti - appellanti, secondo le decorrenze e gli inquadramenti appositamente indicati. Dichiarava, inoltre, l'illegittimità del termine finale apposto ai relativi contratti, con la condanna della FONDAZIONE a ripristinare il rapporto di lavoro con gli attori, nonchè a corrispondere a questi ultimi il risarcimento del danno (patrimoniale), siccome ivi quantificato e liquidato, oltre accessori di legge. Condannava, infine, la Fondazione al rimborso delle spese di lite, per entrambi i gradì del giudizio, in favore dei ricorrenti appellanti.
Avverso detta sentenza la FONDAZIONE ha proposto ricorso per cassazione in data 5-7 settembre 2011, affidato a cinque motivi, cui hanno resistito gli intimati mediante controricorso, il tutto illustrato anche come da memorie ex art. 378 c.p.c. depositate da entrambe le parti.
Con il primo motivo la Fondazione ha censurato, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'impugnata pronuncia, denunciando asserita falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., art. 2222 c.c., nonchè dell'art. 409 c.p.c., comma 1, n. 3.
La sentenza de qua aveva fondato la decisione, circa la ritenuta natura subordinata dei rapporti de quibus, soltanto sull'esame del contenuto di alcune pattuizioni, contenute nei singoli contratti individuali, a fronte delle spiegazioni fornite da parte convenuta, che non smentivano la natura autonoma dei rapporti e che non erano state mai contestate ex adverso. Inoltre, la Corte distrettuale aveva ignorato il fatto che i contratti di collaborazione per la stagione concertistica 2007/2008, stipulati come sempre in forma autonoma, erano stati questa volta negoziati con la CISL sulla scorta di un verbale di accordo in data sei settembre 2007.
Per contro, la gravata pronuncia aveva, implicitamente e arbitrariamente, ritenuto che la CISL si sarebbe prestata ad una mascheratura e a una simulazione. Inoltre, aveva ignorato il principio d'intangibilità delle pattuizioni concluse con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, a tutela della libera formazione e dell'autenticità della volontà dei lavoratori, principio desumibile dagli artt. 39 Cost., art. 2113 c.c. e art. 411 c.p.c..
Con il secondo motivo la Fondazione ricorrente ha denunciato omessa valutazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Infatti, la sentenza impugnata, pur avendo considerato l'eccezione secondo cui la subordinazione andava accertata in concreto e non sulla base delle sole presunzioni, aveva però dato rilievo al fatto che all'udienza del 16 aprile 2009 in primo grado i procuratori delle parti avevano concordemente dichiarato ininfluente la prova testimoniale da entrambi richiesta, cosicchè il giudice aderendo a...
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